Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22627 del 20/03/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 22627 Anno 2013
Presidente: MACCHIA ALBERTO
Relatore: GENTILE DOMENICO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
TERUGGI EMANUELE N. IL 10/03/1985
LO GRECO DAVIDE N. IL 01/07/1986
avverso la sentenza n. 2426/2009 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
15/03/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/03/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. DOMENICO GENTILE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civ e, l’Avv
Udit i difensor A

Data Udienza: 20/03/2013

Udito il Sostituto Procuratore Generale , dott. Sante Spinaci, che ha chiesto il rigetto del
ricorso;
Udito il Difensore Avv. Francesco Sorenti in sostituzione dell’Avv. Ferraris Marco, che
ha chiesto l’accoglimento dei ricorsi ;
Letti il ricorso ed i motivi proposti.
CONSIDERATO IN FATTO

Propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di
Firenze indicata in epigrafe di conferma della condanna intervenuta in primo grado
relativamente alla contestazione di ricettazione di un ciclomotore provento di furto;

MOTIVI ex art. 606 ,1 0 co , lett. b) e) c.p.p.
1)-omessa ovvero illogica motivazione nella parte in cui la Corte di appello, per un
verso, ha ritenuto la prova dell’elemento soggettivo del reato sulla scorta della mancata
indicazione da parte degli imputati della provenienza del ciclomotore e, per altro
verso, si è contraddetta affermando, in altra parte della motivazione, che i due
imputati avevano dichiarato di avere rinvenuto il ciclomotore abbandonato;
2)-travisamento del fatto, avendo la sentenza ritenuto la ricettazione nonostante che
l’impossessamento risultava avvenuto prima della denuncia del furto; in tal modo non
si era raggiunta la prova sulle modalità e sull’epoca del reato presupposto;
3)-la motivazione era illogica perché , pur prospettando la possibilità che gli imputati
fossero gli autori del furto, aveva escluso tale ipotesi non in punto di fatto ma con la
considerazione che andava applicato il principio del “favor rei”
4)-violazione di legge perché gli appellanti erano stati condannati alle spese
processuali nonostante fosse stato accolto parzialmente il loro gravame con il
riconoscimento dell’attenuante ex art., 648/co.2 CP;
CHIEDONO l’annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorrenti ripropongono in questa sede motivi di impugnazione già avanzati in sede di
appello, lamentando la insufficiente risposta motivazionale della Corte territoriale.
In realtà la Corte di appello ha richiamato l’articolata e puntuale motivazione della
sentenza di primo grado, sicché appare del tutto legittima la motivazione stesa al
riguardo, con la decisiva argomentazione che la prova del reato a carico degli imputati
rinveniva : -sotto il profilo oggettivo: dal possesso del ciclomotore e: -sotto il profilo
soggettivo: dall’avere omesso di fornire spiegazioni in ordine alla provenienza del
veicolo;
-Né può sostenersi che tali spiegazioni possano rinvenirsi nelle dichiarazioni rese dagli
stessi prevenuti alla PG, posto, per un verso, che le stesse sono state ritenute
inutilizzabili perché raccolte senza l’assistenza del difensore e, per altro verso, perché
la spiegazione di avere trovato il ciclomotore abbandonato è stata considerata
inverosimile e non dimostrativa del reale accadimento dei fatti, tanto che la Corte di
appello ha anche escluso la possibilità di ritenere gli appellanti responsabili del delitto
di furto, ritenendo invece quest’ultimo il reato presupposto, attesi i chiari segni di

1

TERUGGI EMANUELE
LO GRECO DAVIDE

-Del tutto infondata è la deduzione relativa alla condanna alle spese processuali,
condanna correttamente disposta, atteso il rigetto dei motivi di appello proposti dagli
imputati ed atteso che l’attenuante ex art. 648/co.II CP era stata già ritenuta in primo
grado con la comminazione della pena prevista dal II corna dell’art. 648 CP e la Corte
di appello si è limitata ad esplicitare nel dispositivo l’attenuate in questione su precisa
impugnazione ed PG;
Il ricorso va pertanto rigettato con condanna dei ricorrenti , ex art. 616 c.p.p. , al
pagamento delle spese del procedimento.

PQM
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali
Così deliberato in Roma li 20 marzo 2013
Il Consigliere Estensore
Dott. Domenico entile

o

Il P esidente
Dott. 1.i. Macchia

manomissione del ciclomotore che la Corte segnala al fine di evidenziare la mala fede
degli imputati.
-Con tale motivazione, la Corte di appello ha proceduto ad un accertamento
dell’elemento oggettivo del reato che, essendo immune da illogicità evidenti, è
incensurabile in questa sede di legittimità;
-Per contro, i ricorrenti formulano delle censure fondate su interpretazioni e
valutazioni alternative a quelle effettuate dalla Corte di appello, inammissibili in questa
sede, ove, con riferimento al sindacato del vizio di motivazione, compito del giudice di
legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai
giudici del merito in ordine alla affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se
questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito
una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle
deduzioni delle parti, e se abbiano correttamente applicato le regole della logica nello
sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate
conclusioni a preferenza di altre. Cassazione_penale sez. IV, 12 giugno 2008, n. 35318

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