Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22621 del 19/02/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 22621 Anno 2016
Presidente: AMORESANO SILVIO
Relatore: ACETO ALDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FADDA GIOVANNI N. IL 22/05/1991
avverso la sentenza n. 14686/2014 CORTE APPELLO di ROMA, del
28/01/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO ACETO;

Data Udienza: 19/02/2016

RGN 40222/2015

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Roma, in parziale riforma di quella del Tribunale di Velletri del 18/06/2014, ha definitivamente
condannato il sig. Giovanni Fadda alla minor pena di sei mesi di reclusione e
1.000,00 euro di multa per il solo e residuo reato di cui all’art. 73, d.P.R. n. 309
del 1990, per aver coltivato otto piante di canapa indiana alte 15 cm. con realiz-

18/06/2014.

2.Per l’annullamento della sentenza propone ricorso per cassazione l’imputato articolando un unico motivo con il quale eccepisce, ai sensi dell’art. 606, lett.
b), cod. proc. pen., l’errata applicazione della norma penale incriminatrice.

3.11 ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.

4.Premesso che, al fine di sostenere la propria eccezione, l’imputato arricchisce le proprie argomentazioni con inammissibili deduzioni di natura fattuale
circa il proprio stato di tossicodipendente (onde dimostrare la destinazione all’uso personale della sostanza ricavabile dalle piante), la natura di germogli delle
piante, la non offensività in concreto della condotta, questa Corte deve ribadire il
principio che:
– ai fini della punibilità della coltivazione non autorizzata di piante dalle quali
sono estraibili sostanze stupefacenti, spetta al giudice verificare in concreto l’offensività della condotta ovvero l’idoneità della sostanza ricavata a produrre un
effetto drogante rilevabile (Sez. U, n. 28605 del 24/04/2008, Di Salvia, Rv.
239921);
– deve escludersi la sussistenza del reato di coltivazione non autorizzata di
piante da cui sono ricavabili sostanze stupefacenti solo qualora il giudice accerti
l’inoffensività in concreto della condotta, per essere questa di tale minima entità
da rendere sostanzialmente irrilevante l’aumento di disponibilità di droga e non
prospettabile alcun pericolo di ulteriore diffusione di essa (Sez. 6, n. 5254 del
10/11/2015, Pezzato, Rv. 265641);
– il reato in questione è configurabile anche in relazione a dosi inferiori a
quella media singola, con esclusione soltanto di quelle condotte afferenti a quantitativi di sostanze stupefacenti talmente minimi da non poter modificare, neppure in maniera trascurabile, l’assetto neuropsichico dell’utilizzatore (Sez. 3, n.
47670 del 09/10/2014, Aiman, Rv. 261160).

zazione di impianto di illuminazione e riscaldamento; fatto commesso in Velletri il

Nel caso in esame risultano coltivate otto piantine di canapa la cui efficacia
drogante è stata scientificamente accertata dai Giudici di merito con perizia tossicologica i cui esiti non sono contestati e non depongono per l’assenza di offensività del fatto.

5.Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorso consegue, ex art. 616 cod.
proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente
(C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l’onere delle spese del procedimento

si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di C 1000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di C 1.000,00 in favore della
Cassa delle Ammende.
Così deciso il 19/02/2016

nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che

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