Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22620 del 19/02/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 22620 Anno 2016
Presidente: AMORESANO SILVIO
Relatore: ACETO ALDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MANIANI SALAH N. IL 20/10/1959
avverso la sentenza n. 294/2015 GIP TRIBUNALE di PORDENONE,
del 09/07/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO ACETO;

Data Udienza: 19/02/2016

RGN 39770/2015

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Con la sentenza in epigrafe indicata, il G.i.p. del Tribunale di Pordenone ha
applicato, nei confronti del sig. Maniani Salah, la pena concordata di quattro anni
e sei mesi di reclusione e 20.000,00 euro di multa per il reato continuato di cui
agli artt. 81, cpv., cod. pen., 73, d.P.R. n. 309 del 1990 (cessione plurima e reiterata di singole dosi di sostanza stupefacente del tipo cocaina poste in essere in

2.Propone ricorso per cassazione l’imputato chiedendo l’annullamento della
sentenza per vizio di motivazione in ordine alla sua ritenuta responsabilità.

3.11 ricorso è inammissibile perché generico e manifestamente infondato.

4.Ricorda la Suprema Corte che, secondo un ormai consolidato principio,
«facendo richiesta di applicazione della pena, l’imputato rinuncia ad avvalersi
della facoltà di contestare l’accusa, o, in altri termini, non nega la sua responsabilità ed esonera l’accusa dall’onere della prova; la sentenza che accoglie la detta
richiesta contiene, quindi, un accertamento ed un’affermazione impliciti della responsabilità dell’imputato, e pertanto l’accertamento della responsabilità non va
espressamente motivato, così come l’affermazione di responsabilità non va
espressamente dichiarata» (Sez. U, n. 5777 del 27/03/1992, Di Benedetto). Di
conseguenza, «la motivazione della sentenza che applica la pena su richiesta
delle parti a norma dell’art. 444 comma secondo cod. proc. pen. si esaurisce in
una delibazione ad un tempo positiva e negativa. Positiva a quanto all’accertamento: 1) della sussistenza dell’accordo delle parti sull’applicazione di una determinata pena; 2) della correttezza della qualificazione giuridica del fatto nonché della applicazione e della comparazione delle eventuali circostanze; 3) della
congruità della pena patteggiata, ai fini e nei limiti di cui all’art. 27, terzo comma, Cost.; 4) della concedibilità della sospensione condizionale della pena, qualora l’efficacia della richiesta sia stata subordinata alla concessione del beneficio.
Negativa quanto alla esclusione della sussistenza di cause di non punibilità o di
non procedibilità o di estinzione del reato. Le delibazioni positive debbono essere
necessariamente sorrette dalla concisa esposizione dei relativi motivi di fatto e di
diritto, mentre, per quanto riguarda il giudizio negativo sulla ricorrenza di alcuna
delle ipotesi previste dall’art. 129 cod. proc. pen., l’obbligo di una specifica motivazione sussiste, per la natura stessa della delibazione, soltanto nel caso in cui
dagli atti o dalle dichiarazioni delle parti risultino elementi concreti in ordine alla
non ricorrenza delle suindicate ipotesi. In caso contrario, è sufficiente la semplice

varie località del Friuli fino al febbraio 2015).

enunciazione, anche implicita, di aver effettuato, con esito negativo, la verifica
richiesta dalla legge e cioè che non ricorrono gli estremi per la pronuncia di sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen..» (Sez. U, Di Benedetto,
cit.).
4.1.Unico dovere indeclinabile del giudice resta perciò quello di «esaminare, prima della verifica dell’osservanza dei limiti di legittimità della proposta di
pena concordata, gli atti del procedimento al fine di riscontrare l’eventuale esistenza di una qualsiasi causa di non punibilità, la cui operatività, giustificando il

ne della sanzione, è necessariamente sottratta ai poteri dispositivi delle parti.
Tale operazione preliminare consiste in una ricognizione allo stato degli atti, che
può condurre a una pronuncia di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc.
pen. soltanto se le risultanze disponibili rendano palese l’obiettiva esistenza di
una causa di non punibilità, indipendentemente dalla valutazione compiuta dalle
parti e senza la necessità di alcun approfondimento probatorio e di ulteriori acquisizioni» (Sez. U, n. 3 del 25/11/1998, Messina).
4.2.Nel caso di specie, il ricorrente si limita a censurare assai genericamente
(quanto infondatamente) la mancanza di motivazione ma omette del tutto di indicare quali, tra gli atti di indagine che il giudice ha espressamente (e più che
sufficientemente) affermato di aver esaminato prima di ratificare l’accordo (verbali di arresto, perquisizione e sequestro, annotazioni di PG, intercettazioni telefoniche, dichiarazioni degli acquirenti e relativi riscontri), dimostrino in modo palese e decisivo la sua innocenza o quali ulteriori specifici indicatori dell’evidenza
di tale innocenza siano stati negletti.

5.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod.
proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente
(C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l’onere delle spese del procedimento
nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che
si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di C 1500,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 19/02/2016

proscioglimento dell’imputato e creando un impedimento assoluto all’applicazio-

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