Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2262 del 16/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2262 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: GENTILE MARIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) UZOMA PHILIP N. IL 25/10/1981

911~ StItAkvtAM2

avverso la sentenza n. 10441/2011 TRIB.SEZ.DIST. di
VENTIMIGLIA, del 19/12/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIO GENTILE;

Data Udienza: 16/11/2012

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO DIRITTO
See.~4,4
1.11 Tribunale di kei4efra, sezione distaccata di Ventimiglia, con sentenza
emessa il 19/12/2011, ex art. 444 cod. proc. pen., applicava nei confronti di
Uzoma Phily – imputato del reato di cui all’art. 73 d.P.R. 09 Ottobre 1990 n. 309,
come contestato in atti – la pena di anni quattro di reclusione ed C 18.000,00 di
multa.

motivazione, ex art. 606, lett. e) cod. proc. pen., in relazione alle condizioni di
cui all’art. 129 cod. proc. pen.
3. Le censure dedotte nel ricorso sono del tutto generiche e comunque
manifestamente infondate. Il Tribunale – tenuto conto, peraltro, della peculiare
natura processuale della sentenza di applicazione pena, ex art. 444 cpp – ha
congruamente motivato tutti i punti fondamentali della decisione; ivi comprese:
la non sussistenza delle condizioni di cui all’art. 129 cpp per l’assoluzione nel
merito dell’imputato e la congruità della pena, come concordata tra le parti ed
applicata in atti.
4.Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da Uzoma Phily
con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e della sanzione
pecuniaria che si determina in C 1.500,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.500,00 in favore della Cassa delle
Ammende
Così deciso il 16 Novembre 2012
Il Componente estensore

2. L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo vizio di

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