Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22617 del 05/02/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 22617 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: CAMMINO MATILDE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PILATO DOMENICO N. IL 28/04/1990
avverso la sentenza n. 2692/2012 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di FOGGIA, del 22/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MATILDE CAMMINO;

Data Udienza: 05/02/2013

q

Con sentenza in data 22 giugno 2012 il giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di
Foggia applicava a Pilato Domenico, su richiesta delle parti, la pena di anni tre di reclusione ed euro
2.200,00 di multa in ordine ai reati di concorso in rapina aggravata e porto ingiustificato di
taglierini, commessi in Trinitapoli il 30 settembre 2011, con le circostanze attenuanti generiche
equivalenti e con la riduzione per il rito.
Avverso detta sentenza l’imputato ha proposto, personalmente, ricorso per cassazione. Con
sentenza di proscioglimento ai sensi dell’art.129 c.p.p..
Il ricorso è generico e, comunque, manifestamente infondato atteso che il giudice„
nell’applicare la pena concordata, si è da un lato adeguato al contenuto dell’accordo tra le parti e
dall’altro ha escluso che ricorressero i presupposti dell’art. 129 c.p.p., facendo riferimento in
particolare all’informativa di reato e agli atti allegati. Siffatta motivazione, avuto riguardo alla
speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, appare
pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere di decisioni, secondo la costante
giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. un. 27 marzo 1992, Di Benedetto; Sez. un. 27 settembre
1995, Serafino; Sez. un. 25 novembre 1998, Messina).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che,
alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo
profili di colpa, si stima equo determinare in euro 1.500,00.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma di euro 1.500,00.
Così deciso in Roma il 5 febbraio 2013
il cons. est.

il ricorso si deduce la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata pronuncia di

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