Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22616 del 08/05/2014

Penale Sent. Sez. 1 Num. 22616 Anno 2014
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: CAPRIOGLIO PIERA MARIA SEVERINA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
A.A.
avverso la sentenza n. 7281/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 17/01/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 08/05/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. PIERA MARIA SEVERINA CAPRIOGLIO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
h ‘Mia (205-(
che ha concluso per L,Q
‘›kiS2C.40~

Udito, per la parte civile,
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 08/05/2014

ritenuto in fatto

1.

Con sentenza della Corte d’appello di Bologna, in data 17.1.2013 veniva

confermata la pronuncia del gup del tribunale di Bologna in data 10.11.2011, di
condanna di A.A. per i reati di tentato omicidio in danno di
XX e di porto di coltello, reati pei quali era stato inflitta la pena di
anni sei, mesi otto e giorni venti di reclusione, previa concessione della diminuente
La Corte

territoriale ribadiva che il A.A.  aveva colpito il XX alla testa con
un’accetta, cagionandogli trauma cranico, plurime ferite e frattura della teca
cranica, condotta che lo stesso imputato ammetteva di avere tenuto, giustificandosi
con il fatto che aveva provato risentimento nei confronti della vittima che lo aveva
offeso ed umiliato. L’imputato era stato ritenuto affetto da disturbo paranoide di
personalità, che riduceva grandemente le sua capacità di intendere e volere al
momento del fatto; la corte condivideva questa valutazione, pur a fronte delle
contestazioni del Procuratore Generale appellante, atteso che il A.A. era
persona con un quadro pervasivo di sfiducia e sospettosità nei confronti dei terzi,
con problemi relazionali, facilmente coinvolgibili in dispute, il che non entrava in
contrasto con il dato che avesse teso una trappola alla sua vittima, che si fosse
previamente armato e che poi fosse fuggito, disfacendosi dell’arma. La concessione
delle circostanze attenuanti generiche non veniva valutata incompatibile con il
ritenuto vizio parziale di mente, visto che erano state concesse dal primo giudice in
ragione della confessione resa. Veniva ritenuta congrua la misura della pena già
inflitta, ritenendo non estensibili, come richiesto dalla difesa, nella massima misura
gli effetti delle due circostanze riconosciute, vuoi per la gravità dei danni cagionati,
vuoi per la mancata rifusione anche solo simbolica del danno.

2.

Avverso tale decisione, ha interposto ricorso per cassazione l’imputato,

pel tramite del difensore, per lamentare la mancata massima estensione sia della
diminuente di cui all’art. 89 cod.pen., sia delle circostanze attenuanti generiche:
viene osservato che l’imputato aveva fattivamente dimostrato di voler chiarire le
proprie condotte, non sottraendosi al confronto giudiziario e palesando un forte
senso di responsabilità, quantunque viziato da un disturbo paranoideo, in grado di
fargli perdere il contatto con la realtà. Il disturbo psichico del prevenuto emerso
nel corso del giudizio avrebbe dovuto indurre il giudicante a dosare maggiormente
la sanzione, conferendo maggiore centralità al vizio parziale di mente
dell’imputato, inducendolo a conformare maggiormente la sanzione all’effettiva
oggettività e soggettività dei fatti.

2

di cui all’art. 89 cod.pen e delle circostanze attenuanti generiche.

In secondo luogo è stato dedotto vizio di violazione di legge, in quanto la corte
d’appello avrebbe operato un rinvio meramente adesivo alla sentenza appellata,
laddove l’impugnazione aveva sollecitato una valutazione critica della decisione
impugnata; si riscontrerebbe nel caso di specie un’ipotesi di motivazione mancante,
o comunque di stile, fatta di frasi standardizzate.

Il ricorso è inammissibile in quanto le censure attengono, da un lato a profili
meramente valutativi e quindi non deducibili in sede di legittimità e dall’altro
adombrano vizi non specifici di motivazione, tra l’altro non dedotti in seconde cure.
Deve essere infatti osservato che in sede di appello la difesa aveva delimitato il
thema con due motivi, l’uno afferente al trattamento sanzionatorio e l’altro
concernente il profilo della misura di sicurezza, salvo dedurre nuovo motivo
relativo sempre alla misura della pena e più specificatamente afferente
all’estensione della portata dell’art. 89 cod.pen. Quanto alla misura della sanzione,
a pag. 7 della sentenza impugnata, è stata data adeguata contezza del percorso
motivazionale in forza del quale è stata determinata la pena nella misura
suindicata, facente perno da un taJto, sulla estrema gravità del fatto (tentato
omicidio con accetta) e sulla circostanza che il A.A. ebbe ad operare un
minimo risarcimento del danno e dall’altro, sul dato che l’imputato ebbe a rendere
confessione. Trattasi di valutazione che rientra nei margini della plausibile
opinabilità di apprezzamento e che non può essere oggetto di rivalutazione in detta
sede.
Quanto al secondo motivo, non può non esserne rilevata la assoluta mancanza di
specificità, considerato che la corte territoriale ha dato conto del suo opinare,
evidenziando i profili a cui è stata ancorata la valutazione in termini di dosimetria,
in modo del tutto autonomo rispetto alla sentenza di primo grado di cui ha
condiviso le scelte sul punto.

Alla dichiarazione di inammissibilità segue di diritto la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la
colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186
del 2000), al versamento a favore della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria
che pare congruo determinare in euro mille, ai sensi dell’ art. 616 c.p.p.

3
7,7

Considerato in diritto.

p.q.m.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali ed al pagamento della somma di euro mille alla cassa delle
ammende.

Così deciso in Roma, addì 8 Maggio 2014.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA