Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22613 del 19/02/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 22613 Anno 2016
Presidente: AMORESANO SILVIO
Relatore: ACETO ALDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SIMONATA SILVIO N. IL 22/04/1989
MESSINA MATTEO N. IL 27/04/1978
avverso la sentenza n. 4795/2014 CORTE APPELLO di MILANO, del
22/06/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO ACETO;

Data Udienza: 19/02/2016

RGN 38919/2015

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Milano ha definitivamente condannato i sigg.ri Silvio Simonata e Matteo Messina alla pena di
sei mesi di reclusione ed euro 6.000,00 di multa ciascuno per il reato di concorso
in detenzione illecita, a fine di cessione a terzi, di 12 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish, di agli artt. 110, cod. pen., 73, comma 5, d.P.R. n. 309

grado impugnata dai soli imputati.

2.Per l’annullamento della sentenza propongono ricorso per cassazione entrambi gli imputati articolando un unico motivo con il quale, deducendo la sostanziale inversione dell’onere della prova circa la finalità della detenzione della
sostanza, eccepiscono la correlata violazione della regola di giudizio imposta dagli artt. 530, cpv., e 533, cod. proc. pen…

3.1 ricorsi sono inammissibili perché generici.

4.Gli imputati non si confrontano con gli specifici argomenti utilizzati dai
Giudici di merito per affermare, in modo più che sufficiente, la finalità illecita della detenzione della sostanza (il fatto di essere stati colti fuori da un pubblico
esercizio in atteggiamento sospetto; la condotta reattiva tenuta alla vista degli
agenti della Polizia; il loro tentativo, in particolare, di disfarsi della sostanza e di
defilarsi; il possesso da parte di uno dei due di banconote di vario taglio per un
ammontare di C 110.00, somma peraltro non giustificata dalla loro condizione di
nullafacenti; il possesso della sostanza da parte dell’altro correo).
Essi preferiscono avventurarsi in considerazioni astratte e generiche circa
l’inversione dell’onere della prova astraendo dal testo del provvedimento impugnato.
Non è perciò decisiva la allegazione documentale circa lo stato di tossicodipendenza (peraltro da eroina e cocaina) del solo Messina Matteo, peraltro inammissibile in questa sede senza la specifica indicazione del verbale di udienza in
cui è stata prodotta.

5.Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorso consegue, ex art. 616 cod.
proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa dei ricorrenti
(C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l’onere delle spese del procedimento
nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che

del 1990, commesso in Milano il 17/12/2013, confermando la sentenza di primo

si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di C 1000,00
ciascuno.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti singolarmente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 19/02/2016

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