Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22612 del 19/02/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 22612 Anno 2016
Presidente: AMORESANO SILVIO
Relatore: ACETO ALDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ALLAGUI SALAH EDDINE N. IL 29/10/1981
avverso la sentenza n. 502/2014 CORTE APPELLO di L’AQUILA, del
05/12/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO ACETO;

Data Udienza: 19/02/2016

RGN 38780/2015

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di L’Aquila ha definitivamente condannato il sig. Allagui Salah Eddine alla pena di un anno e sei
mesi di reclusione ed euro 5.000,00 di multa per il reato continuato di cui agli
artt. 81, cpv., 588, comma 2, 337, 582, comma 2, 585, cod. pen., 73, comma 5,
d.P.R. n. 309 del 1990, commesso in Pescara il 01/01/2013, con la recidiva spe-

impugnata dal solo imputato.

2.Propone personalmente ricorso per cassazione l’imputato chiedendo che
venga disposta perizia per accertare il quantitativo di principio attivo contenuto
nella sostanza stupefacente sequestrata, ciò al fine di avvalorare la testi difensiva dell’uso personale dei 15 grammi di cocaina detenuti.

3.11 ricorso è inammissibile perché chiaramente proposto per motivi non
consentiti dalla legge (e certamente non decisivi).
Si tenga conto che, come correttamente evidenziato dalla Corte di appello,
lo stesso imputato aveva ammesso la natura stupefacente della sostanza appena
acquistata la cui destinazione alla cessione a terzi è stata ritenuta sulla scorta di
elementi (la mancanza di redditi adeguati all’acquisto di un quantitativo superiore alla dose singola, la mancata prova dello stato di tossicodipendenza dell’imputato) ritenuti non irragionevolmente indicatori di tale finalità.

4.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod.
proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente
(C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l’onere delle spese del procedimento
nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che
si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di C 1000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 19/02/2016

cifica, reiterata ed infraquinquennale, confermando la sentenza di primo grado

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