Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22610 del 19/02/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 22610 Anno 2016
Presidente: AMORESANO SILVIO
Relatore: ACETO ALDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ALBANESE ALFONSO N. IL 25/08/1971
ALBANESE LORENZO N. IL 22/04/1964
RIANO’ CARLO ALBERTO N. IL 08/08/1974
LOBONO FRANCESCO N. IL 25/07/1982
LAURI ANIELLO N. IL 29/03/1971
avverso la sentenza n. 8046/2015 GIP TRIBUNALE di TORINO, del
05/05/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO ACETO;

Data Udienza: 19/02/2016

,

RGN 38391/2015

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Torino ha applicato, nei
confronti tra gli altri dei sigg.ri Alfonso Albanese, Lorenzo Albanese, Carlo Alberto Rianò, Francesco Lobono e Lauri Aniello, le pene da ciascuno di essi richieste
ai sensi degli artt. 444 e segg. cod. proc. pen., per vari reati in materia di armi
(Alfonso e Lorenzo Albanese e Lauri Aniello) e sostanze stupefacenti (detenzione

2.Propongono ricorso per cassazione gli imputati che chiedono l’annullamento della sentenza per vizio di motivazione in ordine alla loto ritenuta responsabilità.

3.11 ricorso è inammissibile perché generico e manifestamente infondato.

4.Ricorda la Suprema Corte che, secondo un ormai consolidato principio,
«facendo richiesta di applicazione della pena, l’imputato rinuncia ad avvalersi
della facoltà di contestare l’accusa, o, in altri termini, non nega la sua responsabilità ed esonera l’accusa dall’onere della prova; la sentenza che accoglie la detta
richiesta contiene, quindi, un accertamento ed un’affermazione impliciti della responsabilità dell’imputato, e pertanto l’accertamento della responsabilità non va
espressamente motivato, così come l’affermazione di responsabilità non va
espressamente dichiarata» (Sez. U, n. 5777 del 27/03/1992, Di Benedetto). Di
conseguenza, <> (Sez. U, Di Benedetto,
cit.).
4.1.Unico dovere indeclinabile del giudice resta perciò quello di <

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA