Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2261 del 16/11/2012
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2261 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: MULLIRI GUICLA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Campagna Massimiliano, nato a Messina il 16.9.89
imputato art. 73 T.U. stup.
avverso la sentenza del G.i.p. presso il Tribunale di Messina del 30.3.12
Sentita la relazione del cons. Guida Mùlliri;
Letta la richiesta del P.G. che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
osserva
Premesso che, con il provvedimento impugnato, al ricorrente è stata applicata la pena
di anni 2 mesi 8 di reclusione e 12.000 C di multa in ordine al reato di cui all’art. 73 T.U.
309/90.
Rilevato che la presente impugnazione contiene la semplice (testuale) affermazione che
la pronuncia di una sentenza ex art. 444 non esime il giudice dal motivare sulla correttezza
della qualificazione giuridica;
Considerato che, a tale stregua, la genericità e mera assertività del ricorso lo rendono
inammissibile anche perché, in ogni caso, è giurisprudenza pacifica che l’accordo sulla pena
“esonera il giudice dall’obbligo di motivazione sui punti non controversi della decisione” (da ult.,
Sez. II, 12.10.05, P.M. in proc. ScafIcli, Rv. 232844);
Data Udienza: 16/11/2012
Considerato che, in ogni caso risulta, nella specie che il giudice ha espressamente
affermato che la qualificazione giuridica data al fatto risulta corretta;
Ricordato che, alla presente declaratoria segue, per legge, la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma
di 1500 C.
P.Q.M.
Visti gli artt. 610 e ss. c.p.p.
Così deciso in Roma nell’udienza del 16 novembre 2012
Il Consiliere rstensore
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1500 C.