Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22603 del 08/10/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 22603 Anno 2016
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: DI TOMASSI MARIASTEFANIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PATTIS MARKUS N. IL 27/09/1969
avverso la sentenza n. 1377/2013 TRIBUNALE di BOLZANO, del
21/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIASTEFANIA DI
TOMAS SI;

Data Udienza: 08/10/2015

Ruolo N. 176 – RGN 9069 /2015 –

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Bolzano applicava a Pattis

S arkus, a norma degli artt. 444 e 448 c.p.p., la pena di mesi sei di arresto in ordine al
reato continuato di cui all’art. 9, comma 1, legge n. 1423 del 1956, accertato il nel
settembre 2011.
Propone ricorso per cassazione l’imputato che si duole della carenza di

2. Osserva il Collegio che i motivi di ricorso appaiono, oltre che manifestamente
infondati, destituiti di specificità e sono, perciò, comunque inammissibili, atteso che il
giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un lato adeguato a quanto contenuto
nell’accordo tra le parti, e dall’altro ha escluso che ricorressero i presupposti dell’art.
129 c.p.p., facendo riferimento in particolare alle ralazioni dei Carabinieri di Appiano e
ai documenti allegati. E tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura
dell’accertamento in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, appare
pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere di decisioni, secondo la
costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez. un., 27 marzo 1992, Di
Benedetto; Sez. un., 27 settembre 1995, Serafino; Sez. un., 25 novembre 1998,
Messina).
3. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile e all’inammissibilità consegue, ai
sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e – per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione
(C. cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della cassa delle ammende nella
misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro
1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro 1.500,00 alla cassa delle ammende.
Così deciso il giorno 8 ottobre 2015

motivazione.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA