Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2260 del 16/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2260 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: GENTILE MARIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) DONNALOIA VINCENZO N. IL 03/06/1985
avverso la sentenza n. 2257/2012 GIP TRIBUNALE di BRINDISI, del
12/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIO GENTILE;

Data Udienza: 16/11/2012

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO DIRITTO

1.11 Gup del Tribunale di Brindisi, con sentenza emessa il 12/04/2012, ex
art. 444 cod. proc. pen., applicava nei confronti di Vincenzo Donnaloia imputato del reato di cui all’art. 73 d.P.R. 09 Ottobre 1990 n. 309, come
contestato in atti – la pena complessiva di anni due e mesi otto di reclusione ed C
16.000,00 di multa.

motivazione, ex art. 606, lett. e) cod. proc. pen., in relazione alle di cui all’art.
129 cod. proc. pen.
3. Le censure dedotte nel ric •rso sono del tutto generiche e comunque
manifestamente infondate. Il Wall& – tenuto conto, peraltro, della peculiare
natura processuale della sentenza di applicazione pena, ex art. 444 cpp – ha
congruamente motivato tutti i punti fondamentali della decisione; ivi comprese:
la non sussistenza delle condizioni di cui all’art. 129 cpp per l’assoluzione

nel

merito dell’imputato e la congruità della pena, come concordata tra le parti ed
applicata in atti.
4.Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da Vincenzo
Donnaloia con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e
della sanzione pecuniaria che si determina in C 1.500,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.500,00 in favore della Cassa delle
Ammende
Così deciso il 16 Novembre 2012
Il Componente estensore

Il Pr sidente

2. L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo vizio di

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