Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 226 del 25/09/2012


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 226 Anno 2013
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: DE BERARDINIS SILVANA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) LERNA ANNA N. IL 14/08/1958
avverso la sentenza n. 1656/2008 CORTE APPELLO di LECCE, del
26/10/2009
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 25/09/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SILVANA DE BERARDINIS
Udito il Procuratore Qenerale in perso i a
Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 25/09/2012

RILEVATO IN FATTO
Con sentenza in data 26-10-2009 la Corte di Appello di Lecce confermava a carico di
LERNA Anna la sentenza emessa dal Tribunale di Brindisi,Sez.di Ostuni,con la quale
l’imputata era stata dichiarata responsabile del reato di cui agli artt. 110-482 CP.,in
uno di reclusione(per avere concorso nella falsificazione di una carta di circolazione
datata 9-2-06,recante firma apocrifa e timbro falso riferibili allo studio Argentiero di
San Michele Salentino.)
Il documento era stato esibito ai CC1 durante un controllo,dal figlio della imputata,a
sua volta imputato del reato di cui all’art. 483 CP. per aver fatto uso del documento
falsificato.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore,deducendo:
1-la violazione di cui all’art. 606 comma 1 lettera B) CPP. per erronea qualificazione
giuridica del fatto.
Rilevava al riguardo che la Corte aveva erroneamente applicato l’art. 482 CP.,poiché
il documento oggetto di falsificazione non poteva essere qualificato atto pubblico,non
provenendo dalla pubblica amministrazione,e risultando emesso da un privato(studio
Argentiero che curava pratiche automobilistiche)Nella specie si trattava di un permesso provvisorio di guida.
2-deduceva altresì la violazione dell’art.482 CP.,rilevando che il falso deve essere
idoneo ad ingannare il pubblico e nella specie non vi era prova che l’imputata avesse
fatto uso del documento in contestazione. Inoltre riteneva irrilevante la circostanza
che l’imputata, rimasta contumace, non avesse dato spiegazioni inerenti
all’affidamento della vettura al proprio figlio.
Rilevava altresì carenza di prove della ascrivibilità del falso all’imputata.
3-Infine evidenziava che il documento risultava scaduto e dunque privo di
validità,onde riteneva che non fosse integrata la fattispecie prevista dall’art. 482 CP.
Per tali motivi chiedeva l’annullamento della sentenza1

relazione all’art. 476 CP.,commessi in data 13.4.2006,e condannata alla pena di anni

OSSERVA IN DIRITTO
-Il ricorso deve ritenersi privo di fondamento.
Risulta applicata legittimamente nella specie,inerente alla falsificazione della carta di
circolazione,sia pure provvisoria,la fattispecie di cui all’art. 482 CP.secondo i
per cui integra il reato di falso materiale commesso dal privato in certificati(artt.477482 CP. ) la condotta di colui che falsifichi un documento facendone apparire il
rilascio da un’agenzia di pratiche automobilistiche ,considerato che l’agenzia di
pratiche automobilistiche che,ai sensi dell’art.7 1.n.264 del 1991,rilascia il certificato
sostitutivo della carta di circolazione riveste la qualità di incaricato di pubblico
servizioIn tal senso deve ritenersi correttamente applicata la disposizione di cui all’art. 482
CP nel caso di specie,a nulla rilevando che il permesso di guida provvisorio fosse
scaduto,poiché il documento era idoneo a ledere il bene giuridico protetto dalla
norma richiamata.
I rilievi del difensore inerenti alla violazione di legge,ex art. 606 comma I lett.B-E)
CPP.,ove si evidenzia che mai l’imputata aveva fatto uso del documento falsificato,e
che la stessa non avrebbe concorso nella falsificazione,sono articolati in senso
generico ,onde si rivelano ininfluenti.
Deve ritenersi legittimamente affermata ,invero,la responsabilità dell’imputata,nella
qualità di titolare del permesso di circolazione,essendo stato evidenziato che la stessa
era proprietaria del veicolo al quale si riferiva il documento ,onde validamente
affermata l’ascrivibilità alla prevenuta dell’attività contestata,inerente al concorso
nella falsificazione con formazione di altro documento utilizzabile per la circolazione
apparentemente ad altri intestato.
Va rilevato,sul punto, che dal testo del provvedimento impugnato si desume la
descrizione puntuale della vicenda,essendo stato accertato che,nella specie, il figlio
dell’imputata aveva esibito ai CC in occasione di un controllo,due documenti di
2

principi enunciati da questa Corte,Sez.V l 5-4-2008,n.15520, Cacciola-Rv 239472-

circolazione uno dei quali era originale,ed intestato a Lerna Anna,mentre l’altro
risultava a favore di tale Resta Giovanni.
In base a tali rilievi il giudice ha argomentato ritenendo che l’imputata come
proprietaria avesse personale interesse alla falsificazione,sottolineando che non aveva
fornito alcuna giustificazione,e che per il perfezionamento del reato non è necessario
Tali conclusioni appaiono del tutto logiche e coerenti con l’esito del
dibattimento,essendo enucleate dalla globalità delle risultanze processuali,senza
incorrere in violazione dell’art. 192 CPP,essendo lecito al giudice di merito,in base
principio del libero convincimento,desumere con adeguate argomentazioni la prova
dei fatti contestati dalla oggettività dei dati processuali.
In conclusione risultano pertanto privi di fondamento i motivi di impugnazione,e
dunque va pronunziato il rigetto del ricorso,a cui consegue per legge la condanna
della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma,in data 25 settembre 2012Il Consigliere relatore

che l’agente faccia uso dell’atto falso.

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