Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 226 del 12/12/2017


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 226 Anno 2018
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: MACRI’ UBALDA

SENTENZA

sul ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Catania
nel procedimento a carico di De Leo Giovanni, nato a Roma il 6.2.1968,
avverso la sentenza in data 13.4.2016 del Tribunale di Siracusa,
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale,
Gabriele Mazzotta, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della
sentenza impugnata

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 13.4.2016, resa ai sensi dell’art. 129 c.p.p., il
Giudice per le indagini preliminari di Siracusa ha assolto De Leo Giovanni dal
reato ascrittogli per omesso versamento delle ritenute previdenziali operate sulle
retribuzioni dei lavoratori nei mesi di gennaio, febbraio, marzo ed ottobre 2012,
per un importo complessivo di C 10.676,00, perché il fatto non è più previsto
dalla legge come reato.

2. Con un unico motivo di ricorso, il Procuratore generale presso la Corte
d’Appello di Catania deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.,
perché il Tribunale di Siracusa aveva erroneamente assolto il De Leo dal reato di

Data Udienza: 12/12/2017

cui all’art. 2, L. 11.11.1983, n. 638, perché il fatto non è più previsto come reato
ex d.L. 8/16, siccome l’importo dei contributi evasi superava la soglia degli euro
10.000,00 annui previsti dalla legge.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è fondato.
Con l’art. 3 d. Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, l’articolo 2, comma 1-bis, del

legge 11 novembre 1983, n. 638, è stato sostituito dal seguente: «1-bis.
L’omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore
a euro 10.000 annui, e punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa
fino a euro 1.032. Se l’importo omesso non e’ superiore a euro 10.000 annui, si
applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il
datore di lavoro non e’ punibile, ne’ assoggettabile alla sanzione amministrativa,
quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione
o dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione.». Nella fattispecie
emerge chiaramente che il Pubblico Ministero ha chiesto l’emissione del decreto
penale di condanna per C 10.676,00, mentre il Giudice ha ritenuto che la somma
fosse inferiore alla soglia di C 10.000,00, illegittimamente pronunciando il
proscioglimento sulla base della legge di depenalizzazione e disponendo la
trasmissione degli atti all’INPS.
E’ certo invece ch1

sia superiore’l quindi, previo annullamento

senza rinvio della sentenza impugnata, il fascicolo va restituito al Giudice per le
indagini preliminari di Siracusa per l’ulteriore corso in ordine alla richiesta del
Pubblico ministero di emissione del decreto penale di condanna.

P.Q.M.

annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al
Tribunale di Siracusa
Così deciso, il 12 dicembre 2017.

decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla

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