Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22599 del 08/10/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 22599 Anno 2016
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: DI TOMASSI MARIASTEFANIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ZHAMAL FRIGENI N. IL 17/08/1972
avverso la sentenza n. 13/2012 GIUDICE DI PACE di MORTARA, del
29/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIASTEFANIA DI
TOMAS SI;

Data Udienza: 08/10/2015

Ruolo N. 155 – RGN 8050 /2015 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Zanna! Frigeni propone ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe, con cui
il Giudice di pace di Mortara – Vigevano, lo ha condannato alla pena dell’ammenda per
il reato di cui all’art- 10-bis d.lgs. n. 286 del 1998.
Evoca l’avvenuta depenalizzazione del reato, per effetto della legge 28 aprile
2014, n. 67.

La disposizione evocata reca delega al Governo, che non è stata (ad oggi) attuata.
3. All’inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e – per i profili di colpa
correlati all’irritualità dell’impugnazione (C. cost. n. 186 del 2000) – di una somma in
favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte,
si stima equo determinare in euro L000,00.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro 1000,00 alla cassa delle ammende.
Così deciso il giorno 8 ottobre 2015
Il consigliere

ensore

Il Presi ente

2. Il ricorso è inammissibile.

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