Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22598 del 08/10/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 22598 Anno 2016
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: DI TOMASSI MARIASTEFANIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CASTELLANI CLAUDIA N. IL 09/02/1972
avverso la sentenza n. 2735/2011 CORTE APPELLO di ANCONA, del
14/07/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIASTEFANIA DI
TOMASSI;

Data Udienza: 08/10/2015

Ruolo N. 153 – RGN 7879 /2015 –

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Ancona confermava quella di
primo grado, che aveva condannato Claudia Castellani alla pena di un anno di
reclusione per il reato di cui all’art. 9, comma secondo, legge n. 1423 del 1956, con la
recidiva infraquinquennale, commesso il 5.5.2007 in Recanati.
Il fatto addebitato era rappresentato dalla violazione dello specifico obbligo,
soggiorno, al ricorrente applicata, di non allontanarsi dal Comune di Montelupone ove
doveva soggiornare.
Ha proposto ricorso per cassazione l’imputata, a mezzo del difensore, e chiede
l’annullamento della sentenza impugnata denunciando violazione di legge e vizi della
motivazione quanto all’affermazione di responsabilità, dal momento che l’imputata si
era allontanata dal luogo di soggiorno obbligato non per motivi futili (per acquistare
caramelle), ma per acquistare medicinali presso una farmacia di Recanati.
2. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e generico.
Il provvedimento impugnato ineccepibilmente osserva – a fronte della censura
sollevata con l’appello, concernente l’elemento soggettivo – che l’imputata aveva
«dimostrato di essere pienamente consapevole della violazione delle prescrizioni,
atteso che, fermata dai Carabinieri, ha mostrato loro delle caramelle, quale asserita
giustificazione dello spostamento effettuato in altro Comune».
Lo stato di necessità o l’impellente bisogno di medicinali evocati con il ricorso non
trovano dunque riscontri di sorta, e la doglianza è del tutto privo di autosufficienza.
3. All’inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna
della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e – per i profili di colpa
correlati all’irritualità dell’impugnazione (C. cost. n. 186 del 2000) – di una somma in
favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte,
si stima equo determinare in euro 1.000,00.
P.Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000,00 alla cassa delle
ammende.
Così deciso il giorno 8 ottobre 2015
Il consigliere

ensore

Il Presi ente

inerente alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di

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