Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22597 del 08/10/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 22597 Anno 2016
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: DI TOMASSI MARIASTEFANIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MIHA BLERIM N. IL 26/04/1986
avverso la sentenza n. 2293/2011 CORTE APPELLO di ANCONA, del
28/11/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIASTEFANIA DI
TOMAS SI;

Data Udienza: 08/10/2015

Ruolo N. 152 – RGN 7842 /2015 –

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. MIHA BLERIM propone ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe, con cui
la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza del Tribunale di Macerata che
in data 31/01/2011 l’aveva condannato per il reato di cui all’art. 13, comma 13, d.lgs.
n. 286 del 1998 (illecito reingresso), accertato il 23/11/2007 in relazione a
provvedimento di espulsione del 23/01/2006.
incriminatrice applicata alla direttiva 2008/115/CE, rilevando che già l’espulsione era
avvenuta in contrasto con le modalità previste dalla direttiva e che dopo un primo
reato ai sensi dell’art. 14, commi 5-ter e 5-quater non era configurabile un nuovo
reato previsto dalla medesima disposizione di legge.
2. Il ricorso è inammissibile.
Il provvedimento impugnato ineccepibilmente osserva che non trovano
applicazione in relazione alla fattispecie considerata e al caso in esame i principT
affermati dalla sentenza della Corte di giustizia del 28 aprile 2011, El Dridi, anche
perché non era da dubitarsi che il provvedimento di espulsione (emesso in data
antecedente la Direttiva evocata) fosse stato nel caso in esame legittimamente
adottato.
E tale motivazione, corretta in diritto (cfr. Corte di giustizia del 1 ottobre 2015,
Celaj, causa C-290/14), e sorretta da adeguato esame degli elementi acquisiti, non è
efficacemente contrastata dal ricorso, che si limita a reiterare osservazioni affatto
generiche e non pertinenti.
3. All’inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e – per i profili di colpa
correlati all’irritualità dell’impugnazione (C. cost. n. 186 del 2000) – di una somma in
favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte,
si stima equo determinare in euro 1.000,00.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro 1.000,00 alla cassa delle ammende.
Così deciso il giorno 8 ottobre 2015
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Il consigliere es
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Il Pre idente

Denunzia mancanza di motivazione con riguardo alla contrarietà della norma

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