Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22593 del 08/10/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 22593 Anno 2016
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: DI TOMASSI MARIASTEFANIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GUERRA GIUSEPPE N. IL 26/12/1968
avverso la sentenza n. 86/2013 CORTE ASSISE APPELLO di
NAPOLI, del 04/12/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIASTEFANIA DI
TOMASSI;

Data Udienza: 08/10/2015

Ruolo N. 143 – RGN 7498 /2015

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. GUERRA Giuseppe propone ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe, con
cui la Corte di assise di appello di Napoli confermava la sua condanna alla pena di 13
anni e 6 mesi di reclusione per duplice omicidio, previo riconoscimento dell’attenuante
dell’art. 8 di. n. 152 del 1991.
Denunzia mancanza o manifesta illogicità della motivazione con riguardo al
confessione, la collaborazione, il corretto comportamento processuale e il
ravvedimento dimostrato
2. Il ricorso è inammissibile.
Il provvedimento impugnato ineccepibilmente osserva che collaborazione,
confessione e comportamento processuale sono stati già valutati ai fini dell’attenuante
dell’art. 8 d.l. n. 152 del 1991; che la scelta di collaborare appariva un’ordinaria scelta
utilitaristica posta in essere da soggetto plurirecidivo e già raggiunto da gravi indizi di
colpevolezza; che non si ravvisavano elementi ulteriori di valenza tale da giustificare
anche le circostanze attenuanti generiche.
E tale motivazione è corretta in diritto; è sorretta da adeguata valutazione degli
elementi di cui all’art. 133 cod. pen., da considerare anche ai fini degli artt. 62-bis e
69 cod. pen., esame degli elementi acquisiti; e non presenta vizi di sorta.
Le censure del ricorrente si risolvono dunque nella richiesta, improponibile in
questa sede di legittimità, oltre che in definitiva generica, di rivalutare aspetti
squisitamente di merito; e sono manifestamente infondate laddove denunziano
mancanza o vizi della motivazione.
3. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile e all’inammissibilità consegue, ai
sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e – per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione
(C. cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della cassa delle ammende nella
misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro
1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro 1000,00 alla cassa delle ammende.
Così deciso il giorno 8 ottobre 2015
Il Pre ‘dente

diniego delle circostanze attenuanti generiche con criterio di prevalenza, nonostante la

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