Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22592 del 08/10/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 22592 Anno 2016
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: DI TOMASSI MARIASTEFANIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
VERBYTSKA LIUDMYLA N. IL 13/03/1989
avverso la sentenza n. 15/2013 GIUDICE DI PACE di CAPUA, del
12/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIASTEFANIA DI
TOMAS SI;

Data Udienza: 08/10/2015

Ruolo N. 142 – RGN 7497 /2015 –

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Verbytska Liudmyla propone impugnazione con atto a firma dell’avvocato
Gennaro Ioimo avverso la sentenza del Giudice di pace indicata in epigrafe, con cui è
stata condannata alla pena dell’ammenda per il reato di cui all’art. 10-bis d.lgs. n. 286
del 1998.
Chiede l’assoluzione perché il fatto non sussiste o non costituisce reato, in
riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e l’eccessiva severità della pena.
2. Osserva il Collegio che l’impugnazione proposta sotto forma di appello è da
qualificare, ai sensi dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., alla stregua di ricorso,
perché per la tipologia della sentenza in esame non è ammesso appello. Il ricorso è
tuttavia inammissibile perché proposto da avvocato non iscritto nell’albo dei difensori
abilitati a difendere dinanzi alle magistrature superiori.
3. All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la
condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e – per i profili di
colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione (C. cost. n. 186 del 2000) – di una
somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle
questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 1000,00 alla cassa delle
ammende.
Così deciso il giorno 8 ottobre 2015
Il consigliere este9sdre

Il Pres dente

applicazione della direttiva 2008/115/CE, lamentando in subordine il mancato

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