Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22591 del 08/10/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 22591 Anno 2016
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: DI TOMASSI MARIASTEFANIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BARBATO PATRIZIO N. IL 28/01/1994
FONTANAROSA FRANCESCO N. IL 08/08/1982
avverso la sentenza n. 4009/2014 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
29/09/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIASTEFANIA DI
TOMAS SI;

Data Udienza: 08/10/2015

Ruolo N. 137 – RGN 7337 /2015

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. BARBATO Patrizio e FONTANAROSA Francesco propongono ricorso avverso la
sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte di appello di Napoli ha confermato,
quanto ad affermazione di responsabilità, la sentenza in data 14/04/2014 del G.i.p.
del Tribunale di Napoli che, a seguito di giudizio abbreviato, li aveva condannati,
entrambi, per duplice rapina, tentato omicidio ai danni della vittima della prima rapina,
il BARBATO a 5 anni E 4 mesi di reclusione; per il FONTANAROSA a 6 anni e 6 mesi di
reclusione.
1.1. BARBATO denunzia violazione di legge e, vizi di motivazione, in relazione al
trattamento sanzionatorio e al mancato riconoscimento dell’attenuate dell’art. 114
cod. pen., che avrebbe consentito di adeguare la pena al fatto e alla personalità
dell’imputato, incensurato.
1.2. FONTANAROSA denunzia carenza della motivazione, lamentando l’eccessiva
severità del trattamento sanzionatorio e l’omessa considerazione del comportamento
processuale e delle condizioni personali.
2. I ricorsi sono inammissibili.
2.1. Quanto al ricorso del BARBATO, i giudici di merito hanno ineccepibilmente
rilevato che la sua partecipazione non era affatto di minima rilevanza, avendo il
ricorrente accompagnato il coimputato con la moto ed avendo il compito di aiutarlo
nella fuga.
E tale motivazione, è corretta in diritto e non presenta vizi di sorta.
Le censure del ricorrente si risolvono dunque nella richiesta, del tutto generica e
comunque improponibile in questa sede di legittimità, di rivalutare un aspetto
squisitamente di merito già adeguatamente apprezzato.
2.2. Quanto al ricorso del FONTANAROSA, le censure sulla pena sono
manifestamente infondate perché correttamente i giudici di merito hanno valutato gli
elementi di cui all’art. 133 cod. pen. (comportamento processuale e confessione),
riducendo le pene inflitte e così parzialmente accogliendo il gravame.
3. All’inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la
condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e – per i profili di
colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione (C. cost. n. 186 del 2000) – la condanna
di ciascuno al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende nella
misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro
1.000,00.

2

porto illegale di arma da fuoco, fatti commessi il 06/06/2013; e ha ridotto le pene, per

P.Q.M.

Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e ciascuno al versamento della somma di euro 1000,00 alla cassa delle
ammende.
Così deciso il giorno 8 ottobre 2015
Il Presidente

Il consigliere tensore

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA