Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22589 del 08/10/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 22589 Anno 2016
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: DI TOMASSI MARIASTEFANIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PARAGONA EMANUELE N. IL 13/07/1973
avverso la sentenza n. 3244/2008 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
19/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIASTEFANIA DI
TOMAS SI;

Data Udienza: 08/10/2015

Ruolo N. 126 – RGN 7188 /2015 –

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Napoli confermava quella di
primo grado, che aveva condannato Emanuele Paragona alla pena di un anno di
reclusione per il reato di cui all’art. 9, comma 2, legge n. 1423 del 1956, con la
recidiva reiterata, commesso il 23/06/2008 in Venticano.
Il fatto addebitato era rappresentato dalla violazione dello specifico obbligo,
soggiorno, al ricorrente applicata, di non allontanarsi dal Comune di San Giorgio del
sannio, ove doveva soggiornare.
Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore, e chiede
l’annullamento della sentenza impugnata denunciando: quanto alla pena, in relazione
al mancato riconoscimento della circostanze attenuanti generiche e all’eccessività della
stessa, motivazione apparente e contraddittoria per la mancata indicazione della
distanza tra il luogo di arresto e il luogo di residenza; e vizi della motivazione, affidata
a mere clausole di stile, in considerazione della eccedenza della pena inflitta rispetto a
quella edittale
2. Il ricorso è inammissibile.
Il provvedimento impugnato ineccepibilmente osserva che ostavano al
riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla riduzione della pena sia la
considerazione della distanza coperta con l’allontanamento dal luogo di soggiorno e i
plurimi precedenti penali dell’imputato.
E tale motivazione é sorretta da adeguato esame degli elementi acquisiti ed è
corretta in diritto ed è immune da vizi di sorta, evocando parametri considerati
dall’art. 133 c.p., applicabili anche ai fini dell’art. 62-bis c.p., a fronte dei quali, per
altro, il ricorso neppure evidenzia alcun significativo elemento di segno opposto non
considerato.
Le censure si risolvono dunque nella richiesta, improponibile in questa sede di
legittimità, di rivalutare il merito e interpretare diversamente gli elementi di fatto,
sono manifestamente infondate laddove sostengono vizi della motivazione e sono in
definitiva anche generiche.
3. All’inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e – per i profili di colpa
correlati all’irritualità dell’impugnazione (C. cost. n. 186 del 2000) – di una somma in
favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte,
si stima equo determinare in euro 1.000,00.

2

,

inerente alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro 1.000,00 alla cassa delle ammende.
Così deciso il giorno 8 ottobre 2015
Il Pr sidente

Il consigliere es3fìsore

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