Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22588 del 08/10/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22588 Anno 2016
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DI MARIA ANIELLO N. IL 04/01/1984
LOSCO LUIGI N. IL 29/11/1989
avverso la sentenza n. 2090/2014 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
30/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIASTEFANIA DI
TOMAS SI ;
Data Udienza: 08/10/2015
Ruolo N. 125 – RGN 7175 /2015
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. DI MARIA Aniello e LOSCO Luigi propongono ricorso avverso la sentenza
indicata in epigrafe, con cui la Corte di appello di Napoli ha confermato, quanto ad
affermazione di responsabilità, la sentenza in data 19/12/2013 del G.i.p. del Tribunale
di Torre Annunziata che, a seguito di giudizio abbreviato, li aveva condannati,
entrambi per detenzione e porto illegale di un’arma clandestina, ricettazione, il Di
ridotto le pene, per il Di Maria a 2 anni, 8 mesi di reclusione e 800 euro di multa; per il
Losco a 2 anni e 6 mesi di reclusione e 800 euro di multa.
1.1. Di Maria denunzia violazione di legge, vizi di motivazione, mancata
assunzione di prova decisiva con riguardo all’affermazione di responsabilità, che
sostiene non sorretta da alcun elemento e in contrasto con quanto dichiarato dal
coimputato, trasportato sulla moto e che materialmente teneva la pistola, il quale
aveva escluso che Di Maria fosse a conoscenza di tale circostanza.
1.2. Losco denunzia manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione,
lamentando che la sentenza di appello si era limitata a richiamare quella di primo
grado, sulla base di valutazione soggettiva priva di riscontro; quanto alla pena, che
illegittimamente si erano considerati aspetti extraprocessuali.
2. I ricorsi sono inammissibili.
2.1. Quanto alla posizione del Di Maria, i giudici di merito hanno ineccepibilmente
ritenuto che la ragionevole certezza della consapevolezza in capo al ricorrente del fatto
che il coimputato stesse portando l’arma, che teneva «posizionata sotto la gamba», si
desumeva dal comportamento tenuto al momento dell’intervento della polizia, in
quanto non solo aveva tentato la fuga, ma aveva addirittura esercitato violenza nei
confronti degli operanti, pur di sfuggire all’arresto.
E tale motivazione, corretta in diritto, risulta sorretta da adeguato esame degli
elementi acquisiti, é coerente alla descrizione delle modalità con cui la pistola era
tenuta, e non presenta vizi logici di sorta.
Le censure del ricorrente si risolvono dunque nella richiesta, del tutto generica e
comunque improponibile in questa sede di legittimità, di rivalutare il merito e
interpretare diversamente gli elementi di fatto.
2.2. Quanto al ricorso del Losco, le censure sulla responsabilità sono inammissibili
perché il punto non era oggetto dei motivi di appello e perché affatto generiche. Le
censure sulla pena sono manifestamente infondate perché correttamente i giudici di
merito hanno valutato gli elementi di cui all’art. 133 (natura e pluralità dei reati,
contesto e contiguità), addirittura riducendo le pene inflitte e così parzialmente
accogliendo il gravame.
3. All’inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la
condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e – per i profili di
colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione (C. cost. rj. 186 del 2000) – la condanna
at.
Maria anche per violenza a pubblico ufficiale, fatti commessi il 06/07/2013; e ha
di ciascuno al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende nella
misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro
1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e ciascuno al versamento della somma di euro 1000,00 alla cassa delle
ammende.
Il consigliere es
ore
Il Presidente
Così deciso il giorno 8 ottobre 2015