Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22586 del 08/10/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22586 Anno 2016
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
TARTARONE BUSCEMI GIUSEPPE N. IL 03/02/1958
avverso la sentenza n. 1652/2014 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 13/11/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIASTEFANIA DI
TOMAS SI;
Data Udienza: 08/10/2015
Ruolo N. 116 – RGN 6993 /2015
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. TARTARONE BUSCEMI Giuseppe propone ricorso avverso la sentenza indicata in
epigrafe, con cui la Corte di appello di Palermo confermava la sentenza in data
12/03/2014 de Tribunale di Palermo, che l’aveva condannato alla pena di 5 anni di
reclusione e 3.000,00 euro di multa per detenzione illegale di armi clandestine e
munizioni, nonché per ricettazione, accertati il 31 gennaio 2014.
all’affermazione di responsabilità, sostenendo che non vi era prova della disponibilità
da parte dell’imputato delle armi e del luogo in cui erano occultate; (II) alla pena
inflitta, eccessivamente severa
2. Il ricorso è inammissibile.
Il provvedimento impugnato ineccepibilmente osserva, in punto di responsabilità,
che non era in discussione il fatto che il terreno agricolo appartenesse e fosse nella
disponibilità lavorativa e personale dell’imputato; le armi – lubrificate e pronte all’uso
– erano nascoste in un fagotto sotto la paglia sopra cui stava un cavallo che solo
l’imputato era riuscito, su richiesta degli agenti che effettuavano la perquisizione, ad
ammansire e a fare spostare; non vi era alcun elemento che consentissero anche solo
d’ipotizzare che qualcun altro avesse potuto nascondere lì le armi per calunniare
l’imputato.
Quanto alla pena, altrettanto ineccepibilmente richiama, ai sensi dell’art. 133 cod.
pen., la gravità dei fatti e la recidiva specifica e infraquinquennale.
E tali motivazioni, corrette in diritto, sono sorrette da adeguato esame degli
elementi acquisiti, sono coerenti e complete e non presentano vizi di sorta.
Le censure del ricorrente si risolvono dunque nella richiesta, improponibile in
questa sede di legittimità, di interpretare diversamente gli elementi di fatto e
rivalutare aspetti squisitamente merito; e, oltre ad essere in definitiva anche
generiche, sono manifestamente infondate laddove sostengono l’esistenza di violazioni
di legge o di difetti della motivazione.
3. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile e all’inammissibilità consegue, ai
sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e – per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione
(C. cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della cassa delle ammende nella
misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro
1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro 1000,00 alla cassa delle ammende.
Così deciso il giorno 8 ottobre 2015
Il consigl’ e estensore
EPOSITATA
Il Pre idente
Denunzia violazione di legge e vizi di motivazione con riguardo: (I)