Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22584 del 08/10/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 22584 Anno 2016
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: DI TOMASSI MARIASTEFANIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SFERRUGGIA MELCHIORRE N. IL 0941/1977
avverso l’ordinanza n. 311/2014 TRIBUNALE di PALERMO, del
03/11/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIASTEFANIA DI
TOMAS SI;

Data Udienza: 08/10/2015

Ruolo N. 95- RGN 4777/2015 –

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la decisione in epigrafe il Tribunale di Palermo, giudice dell’esecuzione,
rigettava l’istanza avanzata da Melchiorre Sferruggia, volta alla declaratoria della
continuazione tra i reati di furto commesso il 2.10.2002, ricettazione commesso il
2.1.2004, furto commesso il 18.8. 2004, oggetto di tre differenti sentenze di
condanna.
personalmente, chiedendo il riconoscimento della continuazione sull’assunto che i reati
erano stati per tempo ben programmati.
2. L’appello va qualificato ricorso perché avverso il provvedimento impugnato
questo è l’unico mezzo di impugnazione esperibile, e il ricorso è inammissibile.
Il provvedimento impugnato ineccepibilmente osserva che la notevole distanza
temporale tra i reati oltre che l’eterogeneità dei piccoli oggetti rubati rispetto al
ciclomotore ricettato non consentiva in alcun modo di ravvisare l’esistenza di un
progetto criminoso unitario e originario
E tale motivazione è corretta in diritto; è sorretta da più che adeguato esame
degli elementi acquisiti; é coerente e completa e non presenta vizi logici di sorta.
Le censure del ricorrente si risolvono quindi nella richiesta, oltretutto generica, di
rivalutare il merito e interpretare diversamente gli elementi di fatto: improponibile in
sede di legittimità.
3. All’inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e – per i profili di colpa
correlati all’irritualità dell’impugnazione (C. cost. n. 186 del 2000) – di una somma in
favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte,
si stima equo determinare in euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro 1.000,00 alla cassa delle ammende.
Così deciso il giorno 8 ottobre 2015 ,
Il consigliere est

re

Il Pre idente

Ha proposto “appello” indirizzato al Tribunale del riesame il condannato

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