Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22583 del 08/10/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 22583 Anno 2016
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: DI TOMASSI MARIASTEFANIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
NAPOLITANO EMANUELE N. IL 05/03/1968
avverso l’ordinanza n. 873/2014 CORTE APPELLO di MILANO, del
20/11/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIASTEFANIA DI
TOMASSI;

Data Udienza: 08/10/2015

Ruolo N. 90 – RGN 4641 /2015 –

‘ RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1 Con la decisione in epigrafe la Corte di appello di Milano, giudice
dell’esecuzione, rigettava l’istanza avanzata da Emanuele Napolitano, volta alla
declaratoria della continuazione tra i reati oggetto di tutte le sentenze di condanna
emesse nei suoi confronti dal 26.9.1989 al 4.12.2012.
Ha proposto ricorso il condannato a mezzo del proprio difensore chiedendo
agli artt. 81 c.p. e 671 c.p.p.) e vizio di motivazione dolendosi in particolare: della
omessa considerazione della tossicodipendenza; della mancata valutazione della
possibilità di riconoscere perlomeno la continuazione «da un lato tra la sentenza
emessa in data 27/03/2001 dal Gip di Busto Arsizio (sent. 10 del casellario) e la
sentenza emessA IN DATA 24/04/2004 DAL Tribunale di gela parzialmente modificata
dalla Corte di appello di Caltanissetta (sent. n. 15 del casellario) e dall’altro tra le
ultime due sentenze ovverosia quella emessa in data 21/10/2008 dal Gip di Busto
Arsizio parzialmente modificata dalla Corte di appello di Milano (sent. n. 17 del
casellario) e quella emessa dal Gip di Milano parzialmente modificata dalla Corte di
appello di Milano in data 4/12/2012»: questultime in particolare riferendosi ai
medesimi reati (estorsione e tentata estorsione) commessi nella medesima località e
con i medesimi complici.
Con successiva memoria si insiste per l’ammissibilità e la fondatezza del ricorso.
2. Il ricorso è sotto ogni aspetto inammissibile.
Il provvedimento impugnato ineccepibilmente osserva che la richiesta di
continuazione era riferita a reati commessi nell’arco di un ventennio, eterogenei tra di
loro; che la documentazione sulla dipendenza da eroina era riferita all’anno 2000 e
risultava attestata solo una dipendenza solo da alcool dal 2007; che in ogni caso non
sarebbe bastata l’allegata tossicodipendenza a riconoscere l’unicità del disegno
criminoso per fatti, non solo commessi in un ventennio, ma anche per la gran parte
posti in essere nelle località più disparate; in moltissimi casi all’apparenza non
collegati alla necessità di procurarsi stupefacente o macroscopicamente eccedenti tale
necessità; intervallati da periodi di carcerazione.
E tale motivazione è corretta in diritto ed è sorretta da adeguato esame degli
elementi acquisiti, é coerente e completa e non presenta vizi logici di sorta.
Le doglianze riferite alla violazione di legge e alla mancata considerazione della
tossicodipendenza sono dunque manifestamente infondate, mentre le altre sono
affatto generiche e si risolvono nella richiesta, improponibile in questa sede di
legittimità, di rivalutare il merito e interpretare diversamente elementi di fatto.
3. All’inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e – per i profili di colpa
correlati all’irritualità dell’impugnazione (C. cost. n. 186 del 2000) – di una somma in

2

l’annullamento della ordinanza impugnata. Deduce violazione di legge (in riferimento

favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte,
si stima equo determinare in euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro 1.000,00 alla cassa delle ammende.
Così deciso il giorno 8 ottobre 2015
Il Presi ente

Il consigliere es nsore

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