Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22582 del 08/10/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 22582 Anno 2016
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: DI TOMASSI MARIASTEFANIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LIGNELLI MASSIMO N. IL 16/07/1969
avverso il decreto n. 8832/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA,
del 10/01/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIASTEFANIA DI
TOMAS SI;

Data Udienza: 08/10/2015

Ruolo N. 89 – RGN 4566 /2015 –

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Massimo Lignelli propone ricorso avverso il provvedimento in epigrafe, con cui
il Tribunale di sorveglianza di Roma ha dichiarato inammissibile la sua istanza di
affidamento terapeutico, ai sensi dell’art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990, perché non
corredata da attestato sulla tossicodipendenza attuale e sulla idoneità del piano
prospettato.
sorveglianza aveva illegittimamente dichiarato l’inammissibilità dell’istanza per le sole
carenze descrittive concernenti le metodiche di accertamento della tossicodipendenza;
che l’inammissibilità sarebbe stata giustificata solo da carenza assoluta di
documentazione; che nel caso in esame, invece, il Magistrato di sorveglianza avrebbe
dovuto d’ufficio procedere ai necessari accertamenti e richiedere tutte le informazioni
ritenute necessarie;
2.

Il ricorso è manifestamente infondato e generico e perciò comunque
inammissibile.
Il provvedimento impugnato afferma la mancanza di documentazione attestante
l’attualità della tossicodipendenza e l’idoneità del programma terapeutico proposto.
E su tale presupposto ha correttamente dichiarato inammissibile l’istanza.
Il ricorso sostiene che l’inammissibilità avrebbe potuto essere dichiarata solo nel
caso di assenza totale di documentazione, ma la tesi è manifestamente infondata
perché in contrasto con il dato normativo.
Il ricorso sostiene quindi che la documentazione sulla tossicodipendenza difettava
soltanto della indicazione del metodo seguito per l’accertamento e non affronta
direttamente l’aspetto della rilevata mancanza di attestazione della idoneità del
programma, ed è dunque in relazione a tali profili generico, perché non si confronta
con il provvedimento impugnato e pecca di autosufficienza, non allegando i dati che
considerata travisati od omessi.
3. All’inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e – per i profili di colpa
correlati all’irritualità dell’impugnazione (C. cost. n. 186 del 2000) – di una somma in
favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte,
si stima equo determinare in euro 1.000,00.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro 1.000,00 alla cassa delle ammende.
Così deciso il giorno 8 ottobre 2015
Il consigliere stensore

DEPOSITATA

Il Presi ente

Denunzia violazione di legge e vizi di motivazione lamentando che il Tribunale di

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