Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22580 del 08/10/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22580 Anno 2016
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MONDELLA ANGELO N. IL 06/04/1959
avverso l’ordinanza n. 239/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di
PERUGIA, del 27/11/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIASTEFANIA DI
TOMAS SI;
Data Udienza: 08/10/2015
Ruolo N. 87 – RGN 4539 /2015 –
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Angelo Mondella propone ricorso avverso l’ordinanza indicata in epigrafe, con
cui il Tribunale di sorveglianza di Perugia aveva rigettato l’impugnazione proposta
avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Spoleto che aveva respinto
la sua istanza avanzata ai sensi dell’art. 35-ter Ord. Pen.
2. Il ricorso si sostanzia però solo della dichiarazione d’impugnazione e non è
3. All’inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e – per i profili di colpa
correlati all’irritualità dell’impugnazione (C. cost. n. 186 del 2000) – di una somma in
favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte,
si stima equo determinare in euro 500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro 500,00 alla cassa delle ammende.
Così deciso il giorno 8 ottobre 2015
il
Il consigliere estenso
Il Pres dente
corredato da motivi. Ed è dunque, per tale ragione, inammissibile.