Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2258 del 16/11/2012
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2258 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: GENTILE MARIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) BAHJA AHMED N. IL 02/09/1986
avverso la sentenza n. 16752/2011 GIP TRIBUNALE di VENEZIA, del
16/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIO GENTILE;
Data Udienza: 16/11/2012
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO DIRITTO
1.11 Gup del Tribunale di Venezia, con sentenza emessa il 16/03/2012, ex
art. 444 cod. proc. pen., applicava nei confronti di Bahja Ahmed – imputato del
reato di cui all’art. 73 d.P.R. 09 Ottobre 1990 n. 309, come contestato in atti – la
pena complessiva di anni due e mesi otto di reclusione ed C 12.000,00 di multa.
2. L’ interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo vizio di
pena.
3. Le censure dedotte ne Atierso
r
sono del tutto generiche e comunque
manifestamente infondate. Il M:pftle – tenuto conto, peraltro, della peculiare
natura processuale della sentenza di applicazione pena, ex art. 444 cpp – ha
congruamente motivato tutti i punti fondamentali della decisione; ivi comprese:
la non sussistenza delle condizioni di cui all’art. 129 cpp per l’assoluzione
nel
merito dell’imputato e la congruità della pena, come concordata tra le parti ed
applicata in atti.
4.Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da Bahja Ahmed
con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e della sanzione
pecuniaria che si determina in C 1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.500,00 in favore della Cassa delle
Ammende
Così deciso il 16 Novembre 2012
Il Componente estensore
motivazione, ex art. 606, lett. e) cod. proc. pen., in relazione alla misura della