Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22575 del 08/10/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22575 Anno 2016
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
TERLIZZI ROBERTO N. IL 01/03/1970
avverso il decreto n. 4871/2014 GIUD. SORVEGLIANZA di
VITERBO, del 03/12/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIASTEFANIA DI
TOMAS SI;
Data Udienza: 08/10/2015
Ruolo N. 60 – RGN 3372 /2015
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. TERLIZZI Roberto propone ricorso avverso l’ordinanza indicata in epigrafe, con
cui il Tribunale di sorveglianza di Viterbo ha dichiarato inammissibile il reclamo
avverso la sanzione disciplinare della esclusione dell’attività ricreativa e sportiva per 5
giorni
Afferma, con ricorso personale, che non aveva commesso alcuna infrazione.
Il provvedimento impugnato ineccepibilmente osserva che il reclamo era stato
proposto sulla base di motivi non consentiti (ai sensi del combinato disposto degli artt.
69, comma 6, lett. a, primo periodo, e, 39, comma 1, n. 3, Ord. Pen).
Mentre le censure del ricorrente si risolvono nella richiesta, improponibile nella
materia e tanto più in sede di legittimità, di rivalutare il merito.
3. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile e all’inammissibilità consegue, ai
sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e – per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione
(C. cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della cassa delle ammende nella
misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro
1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro 1000,00 alla cassa delle ammende.
Così deciso il giorno 8 ottobre 2015
Il consigliere est sore
Il Presi ente
2. Il ricorso è inammissibile.