Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22574 del 08/10/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 22574 Anno 2016
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: DI TOMASSI MARIASTEFANIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ELLAH RACHID N. IL 30/06/1988
avverso il decreto n. 8352/2014 GIUD. SORVEGLIANZA di VARESE,
del 19/12/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIASTEFANIA DI
TOMASSI;

Data Udienza: 08/10/2015

Ruolo N. 59 – RGN 3369 /2015 –

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Magistrato di sorveglianza di Varese ha
dichiarato inammissibile l’istanza avanzata ai sensi dell’art. 35-ter Ord. Pen. da Ellah
Rachid, rilevando che la stessa era del tutto generica.
Propone ricorso il condannato e contesta il provvedimento impugnato affermando
che vi erano i presupposti per raccoglimento della sua richiesta.

Il reclamo oggetto di decisione è affollato agli atti, ed era effettivamente
assolutamente generico, neppure indicando quali violazioni nello specifico sarebbero
state patite, né luoghi e tempi di detenzione. Correttamente, dunque, il Magistrato di
sorveglianza ha provveduto a dichiararne l’inammissibilità de plano.
Le censure del ricorrente non sono dunque pertinenti.
3. All’inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. La relativa novità e
particolarità della vicenda normativa consente di escludere profili di colpa (C. cost. n.
186 del 2000) che giustifichino la condanna al versamento di una somma in favore
della cassa delle ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso il giorno 8 ottobre 2015
Il consigliere est sore

Il Presi ente

2. Il ricorso è inammissibile.

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