Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22573 del 05/02/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 22573 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: CAMMINO MATILDE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
IACONO SALVATORE N. IL 10/01/1974
avverso la sentenza n. 1130/2008 CORTE APPELLO di REGGIO
CALABRIA, del 01/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MATILDE CAMMINO;

Data Udienza: 05/02/2013

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Con sentenza in data 10 marzo 2012 la Corte di appello di Reggio Calabria confermava la
sentenza emessa il 25 gennaio 2006 dal Tribunale di Palmi con la quale Iacono Salvatore era stato
dichiarato colpevole del reato di ricettazione di un assegno bancario, reato accertato il 28 febbraio
2003, ed era stato condannato, ravvisata l’ipotesi attenuata del fatto di particolare tenuità, alla pena
di mesi sei di reclusione ed euro 500,00 di multa.
Avverso detta sentenza l’imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione.
ritenuta inattendibilità della tesi difensiva perché il ricorrente non aveva indicato il rapporto
sottostante e, dunque, il motivo per il quale la persona offesa gli aveva ceduto l’assegno bancario
oggetto della contestata ricettazione; 2) l’omessa assunzione di prove decisive (l’esame dei coniugi
Ingegnere Liliana-Zagari Rocco i quali avevano sostenuto che l’assegno, sul quale sarebbe stata
apposta solo la sottoscrizione dell’Ingegnere, era stato smarrito; la perizia grafica tendente ad
accertare che l’assegno era stato compilato dallo Zagari).
Il ricorso è inammissibile in quanto nella motivazione della sentenza impugnata è stato dato
adeguato conto sia dell’inattendibilità della versione difensiva , non supportata da una chiara
esposizione dei rapporti esistenti tra i coniugi Ingegnere-Zagari, sia della superfluità delle prove per
il cui espletamento era stata richiesta la riapertura dell’istruzione dibattimentale. Del resto nel
giudizio d’appello la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, prevista dall’art. 603 co.1 c.p.p., è
subordinata alla verifica dell’incompletezza dell’indagine dibattimentale e alla conseguente
constatazione del giudice di non poter decidere allo stato degli atti senza una rinnovazione
istruttoria e tale accertamento comporta una valutazione rimessa al giudice di merito che, se
correttamente motivata come nel caso in esame, è insindacabile in sede di legittimità (Cass. sez.II1
22 gennaio 2008 n.8382, Finazzo; sez.III 23 maggio 2007 n.35372, Panozzo; sez.IV 19 febbraio
2004 n.18660, Montanari; sez.IV 5 dicembre 2003 n.4981, Ligresti).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che,
alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo
profili di colpa, si stima equo determinare in euro 1.000,00.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma di euro 1.000,00.
Così deciso in Roma il 5 febbraio 2013
il cons. est.

DEPOSITATA

Con il ricorso si deduce: 1) la mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla

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