Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22571 del 08/10/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 22571 Anno 2016
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: DI TOMASSI MARIASTEFANIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SIMION CONSTANTIN N. IL 17/11/1985
avverso l’ordinanza n. 1795/2014 TRIBUNALE di MILANO, del
31/10/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIASTEFANIA DI
TOMASSI;

Data Udienza: 08/10/2015

Ruolo N. 39 – RGN 3124 /2015 –

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Simion Constantin propone ricorso avverso l’ordinanza indicata in epigrafe, con
cui il Tribunale di Milano, decidendo quale giudice dell’esecuzione, ha respinto la sua
richiesta di riconoscimento della continuazione tra i reati oggetto delle sentenze : (I)
del Tribunale di Milano, irrevocabile il 5.11.2010, di condanna per il reato di cui agli
artt. 495, terzo comma, n. 2, cod. pen. commesso in Milano dal 17.7.1004 al
reato di cui agli artt. 495, primo comma, cod. pen. commesso in Milano dal 7.5.2008
all’11.8.2009.
Denunzia violazione di legge e vizi di motivazione affermando che non poteva
tenersi conto del solo lasso temporale, l’identità del disegno criminoso essendo
ricavabile dal comune finalismo, dalla coincidenza di tipologia dei reati, modalità e
luogo di commissione.
2. Il ricorso è inammissibile.
Il provvedimento impugnato ineccepibilmente osserva che la notevolissima
distanza temporale tra gli episodi oggetto di distinte sentenze di condanna rendeva
assolutamente inverosimile l’ipotesi che all’epoca della commissione delle prime
violazioni il ricorrente potesse avere già previsto e programmato la commissione delle
ulteriori .
E tale motivazione, corretta in diritto ed è sorretta da adeguato esame degli
elementi acquisiti, é coerente e completa e non presenta vizi logici di sorta.
Le censure del ricorrente si risolvono dunque nella richiesta, improponibile in
questa sede di legittimità, di rivalutare il merito e interpretare diversamente gli
elementi di fatto e sono manifestamente infondate laddove sostengono l’irrilevanza del
dato temporale.
Non è vero, difatti, che l’inciso «anche in tempi diversi» consenta di negare ogni
rilevanza all’aspetto del tempo di commissione dei reati. Come la vicinanza temporale
non costituisce di per sé “indizio necessario” dell’esistenza del medesimo disegno
criminoso, così la notevole distanza di tempo ben può essere indizio negativo. Le
difficoltà di programmazione e deliberazione a lunga scadenza e le crescenti
probabilità di mutamenti che, con il passare del tempo, richiedono una nuova
risoluzione antidoverosa, comportano che le possibilità di ravvisare la sussistenza della
continuazione normalmente «si riducono fino ad annullarsi in proporzione inversa
all’aumento del distacco temporale tra i singoli episodi criminosi». E da tanto deriva
che il dato cronologico costituisce un indice probatorio che può in concreto più che
ragionevolmente rappresentare un formidabile limite logico alla possibilità di ravvisare
la continuazione.
3. All’inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e – per i profili di colpa
correlati all’irritualità dell’impugnazione (C. cost. n. 186 del 2000) – di una somma in

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18.1.2006; (II) del Tribunale di Milano, irrevocabile il 25.9.2012, di condanna per il

favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte,
si stima equo determinare in euro 1.000,00.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro 1000,00 alla cassa delle ammende.
Così deciso il giorno 8 ottobre 2015
Il Pre idente

Il consigliere est sore

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