Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22569 del 08/10/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 22569 Anno 2016
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: DI TOMASSI MARIASTEFANIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
APULEO GIUSEPPE N. IL 16/05/1955
avverso l’ordinanza n. 5322/2014 GIUD. SORVEGLIANZA di
SPOLETO, del 28/10/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIASTEFANIA DI
TOMASSI;

Data Udienza: 08/10/2015

Ruolo N. 35 – RGN 3057 /2015 –

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Magistrato di sorveglianza di Spoleto ha
dichiarato inammissibile l’istanza avanzata ai sensi dell’art.

2. Il ricorso è inammissibile, perché in fatto e perché generico
Il provvedimento impugnato ineccepibilmente osserva che l’istanza era
assolutamente generica, e tale risulta essere al controllo degli atti. Correttamente,
dunque, il Magistrato di sorveglianza ha provveduto a dichiararne l’inammissibilità de
plano, mentre il ricorso espone argomenti non pertinenti con la ratio della decisione.
3. All’inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. La relativa novità e
particolarità della vicenda normativa consente di escludere profili di colpa (C. cost. n.
186 del 2000) che giustifichino la condanna al versamento di una somma in favore
della cassa delle ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso il giorno 8 ottobre 2015
Il consigliere esten e

Il Pr idente

35-ter Ord. Pen. da
Giuseppe Apuleal, rilevando che la stessa era del tutto generica, neppure individuando
quali violazioni dell’art. 3 CEDU avrebbe subito l’istante e dove si erano verificate.
Propone ricorso il condannato e denunzia che aveva subito le violazioni lamentate
dell’istanza.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA