Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22562 del 01/07/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 22562 Anno 2016
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: CENTONZE ALESSANDRO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MONTUORI BIAGIO N. IL 28/09/1967
avverso la sentenza n. 19936/2013 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
04/03/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRO
CENTONZE;

Data Udienza: 01/07/2015

RILEVATO IN FATTO

1.

Con sentenza emessa il 04/03/2014 la Corte di appello di Napoli

confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Napoli il 02/04/2013, con la
quale Biagio Montuori veniva condannato alla pena di mesi quattro di arresto,
per avere violato le prescrizioni del foglio di via obbligatorio emesso nei suoi
confronti dal Questore di Napoli il 09/07/2007 e del provvedimento di rimpatrio

2. Avverso tale sentenza il condannato proponeva ricorso per cassazione, a
mezzo dell’avv. Aniello Salvi, deducendo due motivi di ricorso.
Si deduceva, innanzitutto, violazione di legge e vizio di motivazione, in
relazione alla configurazione delle ipotesi reato oggetto di contestazione, sotto il
duplice profilo della sussistenza degli estremi dei reati in contestazione e
dell’elemento soggettivo.
Si deduceva, inoltre, violazione di legge, in relazione all’erronea valutazione
dei presupposti di legittimità del provvedimento del Questore di Napoli emesso
nei confronti del Montuori, che risultava carente dei requisiti indispensabili per la
sua validità.
Queste ragioni processuali imponevano l’annullamento della sentenza
impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, risultando basato su motivi manifestamente
infondati.
Deve, innanzitutto, rilevarsi che il ricorso del Montuori, pur denunziando
vizio di motivazione, non critica la violazione di specifiche regole inferenziali
preposte alla formazione del convincimento del giudice, ma, postulando

emesso dalla stessa autorità il 29/05/2007.

generiche carenze motivazionali della sentenza impugnata, chiede la rilettura del
quadro probatorio e il riesame nel merito della vicenda processuale, vagliata in
termini congrui dalla Corte di appello di Napoli (cfr. Sez. 2, n. 9242
dell’08/02/2013, Reggio, Rv. 254988).
Tuttavia, tale riesame è inammissibile in sede d’indagine di legittimità sul
discorso giustificativo della decisione, quando la struttura razionale della
sentenza impugnata abbia, come nel caso in esame, una sua chiara e puntuale
coerenza argornentativa e sia saldamente ancorata, nel rispetto delle regole della
logica, alle risultanze del quadro probatorio, univocamente indicative della
coscienza e volontà del Montuori di eludere le prescrizioni impostegli dal

t

Questore di Napoli con il foglio di via obbligatorio emesso il 09/07/2007 e con il
provvedimento di rimpatrio emesso il 29/05/2007.
Sul punto, la motivazione del provvedimento impugnato risulta congrua,
dando analiticamente conto – nel passaggio argonnentativo esplicitato nelle
pagine 2 e 3 – delle modalità con cui gli accertamenti venivano eseguiti nei
confronti del Montuori il 09/09/2009 dai militari del Comando provinciale dei
Carabinieri di Napoli e il 26/12/2009 dai militari della Tenenza dei Carabinieri di
Arza no.

Vok •

eCt4; akti

amA0

‘ùext.14.-

v2Cidlitemilt

2. Quanto* all’ulteriorè1 doglianz difensiva, riguardante l’erronea valutazione
dei presupposti di legittimità del provvedimento del Questore di Napoli emesso
nei confronti del Montuori, deve rilevarsi che tale censura processuale costituisce
una mera riproposizione di quella che era stata proposta quale primo motivo di
appello, sulla quale la motivazione del provvedimento impugnato risulta
esaustiva.
Deve, in proposito, rilevarsi che, come correttamente osservato dalla Corte
territoriale nel passaggio motivazionale esplicitato a pagina 3 della sentenza
impugnata, tale provvedimento risulta adeguatamente motivato, sia sotto il
profilo formale che sotto il profilo sostanziale, come già evidenziato nella
sentenza di primo grado, espressamente richiamata sul punto, nella quale era
stata compiuta una verifica ineccepibile sulla legittimità del provvedimento
emesso dal Questore di Napoli il 09/07/2007.
Nello stesso passaggio argomentativo, inoltre, venivano indicati tutti i reati
per i quali il prevenuto era stato condannato, che consentivano di prefigurare la
sua condizione di pericolosità per la sicurezza pubblica.

3.

Deve, infine, rilevarsi che il giudizio di inammissibilità espresso in

relazione al presente ricorso impedisce di valutare la prescrizione dei reati
contravvenzionali contestati al Montuori maturata nelle more.

4. Per queste ragioni processuali, il ricorso proposto da Biagio Montuori deve
essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al
versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 1.000,00
euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

3

hie/Ate.,QQA. CR- a. 1p.m.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di 1.000,00 euro alla Cassa delle
ammende.

Così deciso 1’01/07/2015.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA