Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2256 del 16/11/2012
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2256 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: AMORESANO SILVIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) VERARDI ANTONIO N. IL 22/06/1984
avverso la sentenza n. 955/2011 TRIBUNALE di CROTONE, del
18/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;
Data Udienza: 16/11/2012
1. Con sentenza del 18.4.2012 il Tribunale di Crotone, in composizione monocratica,
applicava a Verardi Antonio, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti
generiche e ritenuta la diminuente per la scelta del rito, la pena concordata ex
art.444 c.p.p. di anni 3 di reclusione ed curo 14.000,00 di multa per il reato di cui
all’art.73 bPR 309/90.
Propone ricorso per cassazione Verardi Antonio, denunciando la mancanza di
motivazione.
2. Il ricorso é generico e manifestamente infondato.
2.1. L’applicazione della pena su richiesta delle parti è un meccanismo processuale in
virtù del quale l’imputato ed il pubblico ministero si accordano sulla qualificazione
giuridica della condotta contestata, sulla concorrenza di circostanze, sulla
comparazione delle stesse, sull’entità della pena, su eventuali benefici. ba parte sua il
giudice ha il potere-dovere di controllare l’esattezza dei menzionati aspetti giuridici e
la congruità della pena richiesta e di applicarla dopo aver accertato che non emerga in
modo evidente una della cause di non punibilità previste dall’art.129 c.p.p.
2.2. Il ricorrente si limita a denunciare la mancanza di motivazione della sentenza
impugnata, senza tener conto che li art.581 c.p.p. richiede espressamente che l’atto
di impugnazione contenga, a pena di inammissibilità ex art.591 co.1 lett.c) c.p.p., a) i
capi o i punti della decisione ai quali si riferisce r impugnazione; b) le richieste; c) i
motivi, con l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che
sorreggono ogni richiesta.
23. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, a norma dell’art.591 comma
1 lett.c) c.p.p., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in
mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità, al versamento della somma che pare congruo determinare in euro
1.500,00 ai sensi dell’art.616 c.p.p.
P. Q. M.
bichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché al versamento alla cassa delle ammende della somma di curo
1.500,00.
Così deciso in Roma il 16 novembre 2012
Il Consigli
r idente
OSSERVA