Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22558 del 18/03/2016


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 22558 Anno 2016
Presidente: FUMO MAURIZIO
Relatore: SETTEMBRE ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ROCCHI TOMASO N. IL 31/01/1974
avverso l’ordinanza n. 10499/2015 GIP TRIBUNALE di MILANO, del
16/11/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO
SETTEMBRE;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 18/03/2016

- Udito il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione,
dr.ssa Francesca Loj, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano ha, col
provvedimento impugnato, applicato a Rocchi Tomaso la misura cautelare della
custodia in carcere per il reato di furto aggravato, commesso in concorso con

Secondo quanto si legge nell’ordinanza, i tre indagati si impossessarono del
semirimorchio tg EM1593L, di proprietà della Koine spa, contenente computers e
materiale informatico per un valore di oltre 841.000 euro, che era stato affidato
a Takja, autista dipendente della Eol Spa.

2. Ricorre Rocchi Tomaso per erronea qualificazione del fatto di reato. Deduce
che Takja aveva il possesso della merce, per cui la condotta posta in essere dagli
indagati è riconducibile alla fattispecie aggravata dell’art. 646 cod. pen.. Non vi è
prova, infatti, che Takja fosse dipendente della Eol spa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il
dipendente di una ditta di trasporti che sottragga la merce a lui affidata
commette il reato di furto e non già quello di appropriazione indebita, atteso che
le operazioni materiali di cui è incaricato (trasporto, deposito, conservazione e
consegna) non gli conferiscono sui beni affidatigli quell’effettivo potere di
autonoma disponibilità che è invece presupposto necessario ai fini
dell’integrazione del reato di appropriazione indebita (Cass., n 10638 del
20/2/2013. Conformi: N. 7079 del 1988 Rv. 178616, N. 2032 del 1997 Rv.
208668, N. 23091 del 2008 Rv. 240295).
Il rapporto di dipendenza è tale non solo quando sia a tempo determinato o
indeterminato, ma anche quando si instauri occasionalmente, per far fronte alle
necessità contingenti dell’impresa (in questo, caso, una società di trasporti),
giacché ciò che rileva, nel rapporto di lavoro subordinato, è l’esecuzione della
prestazione secondo le direttive e le prescrizioni del datore di lavoro e con i
mezzi da questi forniti o procurati (i veicolo era di proprietà Koine spa). Di tanto
l’ordinanza impugnata dà concretamente atto, rilevando che il trasporto avvenne
con i mezzi procurati dalla Eol spa (anche se di proprietà di terzi) e secondo le
prescrizioni impartite dalla detta società, che stabilì tempi e modi di esecuzione
della prestazione.

2

Cambría Candeloro e Takja Agron.

Il ricorso – improntato sulla deduzione del possesso, avuto dall’autista, dei
beni trasportati, perché “non è dato sapere” quale fosse il rapporto intercorrente
tra la Eol spa e Takja Agron – è quindi infondato, essendo certo che nessun
contratto di trasporto fu stipulato con quest’ultimo, che non era, pertanto, né
autotrasportatore né custode della merce.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., col rigetto del ricorso il ricorrente va
condannato al pagamento delle spese del procedimento.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter disp.
att. c. p.p.
Così deciso il 18/3/2016

P.Q.M.

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