Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22556 del 18/03/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 22556 Anno 2016
Presidente: FUMO MAURIZIO
Relatore: CAPUTO ANGELO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI BARI
nei confronti di:
MELILLO STEFANO N. IL 03/11/1988
avverso l’ordinanza n. 1211/2015 TRIB. LIBERTA’ di BARI, del
10/12/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPUTO;
-•
_le
Ott.

Data Udienza: 18/03/2016

Udito il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte
di cassazione dott.ssa F. Loy, che ha concluso per l’annullamento con rinvio
dell’ordinanza impugnata. Udito altresì per l’indagato l’avv. D. Giustiniani, che ha
concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza deliberata in data 10/12/2015, il Tribunale del riesame di

medesimo Tribunale avverso l’ordinanza del 21/09/2015 con la quale il Giudice
delle indagini preliminari aveva rigettato la domanda cautelare nei confronti di
Stefano Melillo per il reato di concorso in furto in appartamento commesso il
18/09/2015 in danno di Gaetana Vitulli.

2. Avverso l’indicata ordinanza del Tribunale del riesame di Bari ha proposto
ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari,
articolando i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1,
disp. att. cod. proc. pen.
E’ manifestamente illogico e contrario alle regole generali sulla valutazione
della prova ritenere poco attendibili le dichiarazioni di una persona informata sui
fatti solo perché, in relazione ad altro indagato nei cui confronti la medesime
persona ha reso dichiarazioni pure accusatorie, non sono state assunte iniziative
cautelari, trattandosi di scelta rientrante nelle prerogative del P.M. dalla quale
non può derivare un giudizio di inattendibilità della dichiarante, rispetto alla
quale l’ordinanza impugnata non ha spiegato in modo logico, coerente e
completo le ragioni del giudizio di inattendibilità, alla luce, soprattutto, degli
indici di credibilità desumibili dalle informazioni sull’abbigliamento del ladro e le
indicazioni personali e familiari dello stesso fornite alla polizia giudiziaria.
La motivazione dell’ordinanza impugnata è affetta da manifesta illogicità
anche nella parte in cui attribuisce credito al teste d’alibi Mariani, che afferma di
essere rincasato alle 11,00 – 11,30 e di essersi poi recato al supermercato,
laddove le telecamere dell’esercizio lo hanno ripreso alle 10,23.
L’ordinanza impugnata è poi affetta da travisamento della prova laddove
rileva che il P.M. non ha sentito gli altri due testi indicati da Melillo, mentre
all’atto di appello erano allegate le relative dichiarazioni.
L’ordinanza impugnata si limita ad operare una prognosi positiva in ordine
alla concessione della sospensione condizionale, senza fornire adeguata
motivazione in ordine all’assenza del rischio di recidiva (invocato nell’atto di
appello) e verificare l’applicabilità di misure non custodiali.

2

Bari ha rigettato l’appello proposto dal Procuratore della Repubblica presso il

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso non merita accoglimento.
Per un migliore inquadramento della vicenda alla quale si riferisce l’incidente
cautelare, mette conto premettere che il 18/09/2015 Stefano Melillo veniva
tratto in arresto per il delitto di concorso in furto in appartamento, essendo stato
riconosciuto da Palma D’Erasmo, vicina della derubata, mentre si allontanava,

in base alla descrizione somatica e degli abiti utilizzati, Melillo veniva arrestato e,
in sede di convalida, respingeva gli addebiti e dichiarava di essere stato in un
luogo diverso al momento del furto. L’arresto veniva convalidato, ma il G.i.p.
rigettava la domanda cautelare, provvedimento, questo, appellato dal P.M.
Ciò premesso, l’ordinanza impugnata muove dall’esame delle dichiarazioni di
D’Erasmo, che ha riferito di aver assistito alla fuga dei due autori del furto,
fornendone una descrizione somatica, descrivendone l’abbigliamento e
indicandone alcuni parenti: sulla base di tali dichiarazioni, i Carabinieri
individuavano, quali autori del fatto, Stefano Melillo e Vito Toscano. Quanto a
quest’ultimo, osserva il giudice cautelare, le dichiarazioni di Palma D’Erasmo non
hanno trovato conforto, poiché Toscano fu ritrovato dai Carabinieri intento
ancora a dormire presso la propria abitazione, la madre ha riferito che non si era
mosso da casa nell’arco temporale interessato dal furto e la polizia giudiziaria
non è riuscita a trovare i vestiti che, secondo la teste, avrebbe indossato al
momento della fuga. Al riguardo, osserva l’ordinanza impugnata, i Carabinieri
non hanno proceduto all’arresto di Toscano, nei cui confronti nemmeno è stata
avanzata domanda cautelare, nonostante gli elementi accusatori nei suoi
confronti fossero gli stessi di quelli a carico di Melillo e nonostante il fatto che,
come per Melillo, l’alibi si fondasse sulle dichiarazioni di un parente stretto. Sotto
questo profilo, le censure del P.M. ricorrente non colgono nel segno: nel quadro
più ampio caratterizzato, in particolare, dai plurimi elementi, valorizzati dai
giudici cautelari, afferenti all’alibi, l’ordinanza impugnata ha rilevato che, a fronte
dell’identità della fonte di conoscenza a carico degli indagati (le dichiarazioni di
Palma D’Erasmo) e dell’affinità dell’alibi fornito da Toscano e da Melillo (in
entrambi i casi, sulla base del racconto di congiunti), già in sede precautelare e
poi nelle determinazioni del P.M. le due posizioni hanno formato oggetto di
determinazioni differenziate: rilievo, questo, che se certo non mette in
discussione le attribuzioni del P.M. quale

dominus dell’iniziativa cautelare,

giovano ad evidenziare – non isolatamente, ma nel quadro più ampio cui si è

3

con un altro giovane pure identificato dalla stessa D’Erasmo, dal luogo del furto;

fatto cenno – il carattere non autosufficiente delle dichiarazioni della D’Erasmo ai
fini della valutazione del requisito indiziario ex art. 273 cod. proc. pen.
Quanto all’alibi di Melillo, le sue dichiarazioni sono state sintetizzate
dall’ordinanza impugnata: quella notte aveva dormito presso l’abitazione
dell’amico Giovanni Mariani; la mattina si era recato presso un supermercato per
fare la spesa per conto della zia; al supermercato aveva incontrato Mariani;
successivamente aveva portato la spesa alla zia e poi aveva ricevuto la
telefonata della madre che lo avvisava che i Carabinieri lo stavano cercando;

sentito dalla polizia giudiziaria, aveva confermato che Melillo aveva dormito
presso la sua abitazione; lui stesso era uscito verso le 9,00, mentre Melillo era
rimasto a casa in compagnia della nipote Sarnantha Mariani e del fidanzato
Giacomo Vitucci, i quali pure avevano pernottato presso la sua abitazione; verso
le 11,00 – 11,30 era rientrato a casa doveva aveva ritrovato i tre ragazzi; Melillo
aveva poi ricevuto una richiesta da parte dello zio ed entrambi si erano recati
presso il supermercato, per fare la spesa poi consegnata allo zio di Melillo, che,
quindi, veniva avvertito telefonicamente dalla madre che i Carabinieri lo stavano
cercando. Rileva ancora il Tribunale del riesame che la polizia giudiziaria ha
accertato che le telecamere del supermercato avevano ripreso Melillo che faceva
ingresso nello stesso alle 10,23 e si ricongiungeva con Giovanni Mariani, i due
che prendevano degli oggetti e li pagavano alla cassa verso le 10,40, per poi
uscire subito dopo; la difesa ha esibito lo scontrino ed attestato che il cellulare di
Melillo era stato impegnato in una conversazione telefonica dalle 9,45 alle 10,00;
pur non essendo stati ancora acquisiti i tabulati telefonici richiesti dal P.M., i
Carabinieri avevano dato atto che, dall’esame del telefono di Melillo, risultava
una telefonata alle 9,50 tra detto cellulare e quello del cognato dell’indagato. Sul
punto, le critiche del ricorrente si concentrano sulla discrasia negli orari indicati
da Mariani (11,00 – 11,30, come orario in cui era rincasato per poi
successivamente recarsi al supermercato) e rilevati dalle telecamere del
supermercato (10,23): nei termini indicati, tuttavia, il ricorrente prende in
considerazione solo una parte dei dati indiziari valutati dall’ordinanza impugnata,
trascurando, in particolare, quelli relativi alla telefonata di Melillo riscontrata in
orario antecedente e prossimo alle 10,00, pure considerati dal Tribunale del
riesame nel quadro generale della valutazione dell’alibi. Sotto questo profilo, la
censura risulta carente della necessaria, compiuta correlazione tra le
argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento
dell’impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012 – dep. 16/05/2012, Pezzo,
Rv. 253849), laddove il rilievo del giudice cautelare circa l’errore in buona fede
da parte di Mariani nell’indicazione degli orari non risulta – considerata anche

4

aveva quindi fatto ritorno presso l’abitazione della madre. Giovanni Mariani,

l’entità della differenza (10,23, come rilevato dalle telecamere; 11,00 – 11,30,
secondo quanto indicato dal teste) – inficiato da manifesta illogicità. Le doglianze
relative all’erronea indicazione della mancata escussione di Giacomo Vitucci e di
Samanha Mariani sono generiche, posto che sono state articolate in assenza di
qualsiasi specifica indicazione circa i loro contenuti e, dunque, circa l’attitudine di
tali dichiarazioni a disarticolare l’intero ragionamento svolto dal giudicante,
determinando al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da
rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione (Sez. 1, n.

Il rigetto delle censure relative al presupposto indiziario esime questa Corte
dall’esame dell’ulteriore doglianza relativa al rilievo dell’ordinanza impugnata
circa la possibilità di applicare all’indagato la sospensione condizionale della
pena. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.
Così deciso il 18/03/2016.

41738 del 19/10/2011 – dep. 15/11/2011, Pmt in proc. Longo, Rv. 251516).

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA