Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22555 del 18/03/2016


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 22555 Anno 2016
Presidente: FUMO MAURIZIO
Relatore: GORJAN SERGIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BASSI CRISTIANO GIOVAN MARIA N. IL 31/03/1972
avverso l’ordinanza n. 476/2015 TRIB. LIBERTA’ di TARANTO, del
30/12/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO GORJAN;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Udit i difensor Avv.;

Data Udienza: 18/03/2016

Udito il Procuratore Generale in persona della dott. Maria Francesca Loy
che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Udito il difensore dell’imputato avv. Elisabetta Valeri,in sostituzione dell’avv.
Mauro Moretti del foro di Bergamo, che ha concluso per l’accoglimento del

Ritenuto in fatto
Il Tribunale di Taranto,quale Giudice del riesame,con l’ordinanza impugnata, resa
il 30.12.2015 – 5.1.2016, ha rigettato l’impugnazione esposta da Cristiano Bassi
avverso l’ordinanza con la quale il G.I.P. di Taranto gli aveva applicata, quale
indagato in relazione al delitto di furto,la misura cautelare dell’obbligo di dimora
nel territorio del Comune di residenza.
Il Tribunale tarantino aveva rigettato il riesame,osservando come concorrevano i
richiesti gravi indizi di colpevolezza del delitto di furto di rame nell’ambito dello
stabilimento siderurgico di Taranto, nonché l’esigenza cautelare di tutela sociale
poiché le modalità stesse di compimento dell’azione illecita lumeggiavano la
propensione dell’indagato a profittare di situazioni favorevoli per commettere
reati.
Avverso l’ordinanza di rigetto resa dal Tribunale di Taranto ha proposto ricorso
per cassazione il difensore fiduciario del Bassi rilevando i seguenti vizi di
legittimità:
concorreva vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di
colpevolezza giustificanti l’emissione della misura cautelare,poiché il Tribunale ha
omesso di valutare se gli elementi a carico dell’indagato assumono valenza di
gravità, limitandosi a ritenere la mera plausibilità del configurarsi del reato
ipotizzato, nonché malamente valutato il rilievo a fini probatori della
documentazione dimessa dalla difesa circa la proprietà del materiale metallico
trasportato;
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ricorso.

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concorreva vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza
dell’esigenza cautelare di tutela sociale in quanto il Tribunale tarantino non ha
esposto motivazione in ordine alle censure mosse col riesame avverso
l’ordinanza applicativa sul punto,limitandosi a rilevarne la minima afflittività.
Al’odierna udienza camerale compariva il difensore dell’indagato che instava per

ricorso.

Ritenuto in diritto
Il ricorso de quo s’appalesa fondato in ordine alla censura afferente la
motivazione in ordine alla concorrenza dell’esigenza cautelare ritenuta,mentre
nel resto è privo di fondamento.
Con relazione al primo mezzo di impugnazione,centrato su vizio di motivazione in
relazione alla sussistenza dei gravi elementi di colpevolezza,da un lato,
l’impugnante si limita a formulare una diversa valutazione della gravità degli
elementi fattuali lumeggianti la colpevolezza e,dall’altro, focalizza la sua
attenzione sui documenti difensivi obliando gli altri elementi fattuali,pur precisati
dal Tribunale.
Quanto alla ritenuta omessa valutazione circa la gravità dei dati lumeggianti
colpevolezza in ordine al delitto ipotizzato appare evidente che, rigettando il
riesame sul punto,i1 Tribunale ha espresso una valutazione di adeguatezza degli
elementi di colpevolezza portato dal G.I.P. a sostegno della misura.
Difatti puntualmente il Collegio del riesame ricorda tutti detti elementi e li valuta
anche in relazione alla documentazione difensiva, tesa a lumeggiare che il
materiale prelevato era in proprietà dell’impresa del Bassi.
Tuttavia,rettamente, il Tribunale reputa detta documentazione e la
giustificazione addotta dall’indagato insufficienti a superare la valenza probatoria
degli elementi acquisiti dagli investigatori circa le modalità,assai strane e quindi
significative, di trasporto del materiale – occultato in parte nel vano motore pur
2

l’accoglimento del ricorso, mentre il P.G. concludeva per l’inammissibilità del

essendovi ampio spazio nel bagagliaio – la tranciatura del tubo di rame,condotta
negata dall’indagato,l’inverisimilianza della giustificazione circa la destinazione
del materiale ad imprese di rottamazione site a quasi mille kilometri da Taranto.
Inoltre il Collegio di merito ha puntualmente valutata la documentazione
difensiva e fornita al riguardo argomentata conclusione di non decisività in
relazione agli altri elementi fattuali acquisiti in atti,situazione che non rimane

Ha fondamento invece il mezzo di impugnazione relativo all’omessa valutazione
della concorrenza dell’esigenza cautelare ritenuta, specie alla luce della novella
legislativa in tema.
Difatti il Tribunale s’è limitato a riportare la motivazione esposta al riguardo dal
G.I.P.,che tuttavia appare astratta e,non già, caratterizzata da valutazione in
concreto dell’attualità dell’esigenza cautelare.
Difatti il primo Giudice si limita a postulare,sulla scorta delle modalità di
esecuzione del reato ipotizzato a carico del Bassi, che questi possa ripetere
omologa azione illecita nell’ambito della sua attività imprenditoriale.
Tale motivazione appare meramente astratta e valevole in qualsiasi contesto,
appunto poiché non attagliata alla fattispecie.
Il Collegio del riesame s’è limitato a postulare la possibilità della reiterazione di
omologhe azioni illecite senza ancorare la sua valutazione ad elementi concreti,
non tanto lumeggianti la colpevolezza del Bassi nello specifico,bensì che lo stesso
sia persona,che nonostante quest’esperienza, anche in futuro non s’asterrà dal
commettere azioni simili.
Un tanto,anche in considerazione dello specifico contesto, in cui i fatti sono
accaduti, posto che di certo il Bassi sarà stato interdetto dall’ingresso nello
stabilimento siderurgico,e della personalità dell’indagato.
Quindi limitatamente alla valutazione dell’attuale concorrenza dell’esigenza
cautelare, l’ordinanza del Tribunale di Taranto va annullata con rinvio a detto
Ufficio per nuova valutazione sul punto.

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superata dalla mera opinione contraria della difesa.

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P. Q. M.

Annulla il provvedimento impugnato limitatamente alla sussistenza delle
esigenze cautelari con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Taranto,
rigetta nel resto il ricorso.

Così deciso in Roma il 18 marzo 2016.

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