Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22552 del 07/03/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 22552 Anno 2016
Presidente: FUMO MAURIZIO
Relatore: SETTEMBRE ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GRIPPO ROSINA N. IL 04/03/1956
avverso l’ordinanza n. 8/2015 CORTE APPELLO di SALERNO, del
15/10/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO
SETTEMBRE;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 07/03/2016

- Lette le conclusioni scritte del Procuratore generale della repubblica presso la
Corte di Cassazione, che ha chiesto raccoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Ricorre Grippo Rosina, a mezzo di procuratore speciale, avverso l’ordinanza
della Corte d’appello di Salerno, che ha dichiarato inammissibile la ricusazione da
lei proposta nei confronti del giudice monocratico dr. Mariano Sorrentino per

questi avesse, nel corso dell’udienza dibattimentale, manifestato il suo
convincimento circa la sua responsabilità penale).
A motivo del ricorso adduce la violazione dell’art. 41 cod. proc. pen., per
essere stata adottata la procedura camerale de plano, laddove era in discussione
il merito della ricusazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato. L’art. 41, comma 3, cod. proc. pen. stabilisce che sul
merito della ricusazione la corte decide a norma dell’articolo 127, dopo aver
assunto, se necessario, le opportune informazioni. E’ evidente che la Corte
d’appello di Salerno ha deciso sul “merito” della ricusazione, avendo esaminato i
motivi della ricusazione ed escluso che il dr. Sorrentino avesse, nel corso
dell’udienza dibattimentale, manifestato il suo convincimento circa la
responsabilità penale dell’imputata.
L’ordinanza – che ha dichiarato inammissibile de plano la ricusazione – va
pertanto annullata; gli atti vanno trasmessi alla Corte di merito affinché
provveda nelle forme dell’art. 127 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone restituirsi gli atti alla
Corte di appello di Salerno per il corso ulteriore.
Così deciso il 7/3/2016

infondatezza dei motivi (Grippo aveva ricusato il dr. Sorrentino ritenendo che

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA