Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22550 del 07/03/2016


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 22550 Anno 2016
Presidente: FUMO MAURIZIO
Relatore: SETTEMBRE ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI MILANO
nei confronti di:
CAPORICCI ROSSANO N. IL 01/06/1943
MIGLIO CARLO N. IL 17/10/1961
avverso l’ordinanza n. 9952/2014 TRIBUNALE di MILANO, del
31/03/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO
SETTEMBRE;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 07/03/2016

Lette le conclusioni del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di
Cassazione, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Milano, chiamato a giudicare Caporicci Rossano e Miglio Carlo
per il reato di cui agli artt. 216 e 223 della L.F (bancarotta fraudolenta
documentale) e per il reato di cui all’art. 223 L.F. (aver cagionato con dolo e per

sopportazione di costi a vantaggio esclusivo della controllante RAINBOW IT srl,
poi BIZ SOLUTIONS SPA) in relazione al fallimento della RAINBOW GLOBAL
SOLUTION srl, ha, all’udienza del 31 marzo 2015 disposto la restituzione degli
atti al Pubblico Ministero, ex art. 521 cod. proc. pen., essendo risultato, dopo
l’escussione del curatore della BIZ SOLUTIONS SPA (nel frattempo anch’essa
fallita), che beneficiaria dell’attività illecita degli imputati non era stata la BIZ
SOLUTIONS SPA, bensì altra società (la RAINBOW SRL).

2. Contro l’ordinanza suddetta ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Milano, denunciando l’abnormità dell’atto.
Premesso e ricordato che BIZ SOLUTIONS SPA non era altro che la RAINBOW IT
srl, salvo il mutamento di ragione sociale, e che la RAINBOW SRL era altra
società (diversa dalla RAINBOW IT SRL) dello stesso gruppo; che il Presidente
del Collegio giudicante era incorso in errore nel porgere le domande al curatore,
facendo confusione tra RAIBOW IT SRL e RAINBOW SRL, lamenta l’indebita
regressione del procedimento, sia perché nessuna diversità era stata accertata
tra il fatto contestato e quello emerso a dibattimento, sia perché lo strumento
utilizzato dal Tribunale era esercitabile solo all’esito dell’intera istruttoria, che
avrebbe consentito di dissolvere l’equivoco.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 591 c.p.p., comma 1, lett. b),
essendo stato proposto avverso un provvedimento non impugnabile.
Infatti, avverso l’ordinanza con la quale il Tribunale abbia disposto la
trasmissione degli atti al P.M., ai sensi dell’art. 521 c.p.p., comma 2, non è
previsto alcun mezzo di impugnazione, sicché la stessa non è ricorribile per
cassazione, stante il principio di tassatività vigente in materia di impugnazioni ex
art. 568 c.p.p., comma 1. Inoltre tale provvedimento, non può neppure essere
qualificato quale atto abnorme, caratteristica che ne consentirebbe
l’impugnazione anche al di fuori dei casi stabiliti dalla legge, trattandosi di

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W/t

effetto di operazioni dolose il fallimento della società mediante la sistematica

un’ordinanza espressamente prevista dall’art. 521 cit., sicché la stessa non può
essere considerata un provvedimento avulso dal sistema processuale, sebbene
errato per i motivi dedotti dal Pubblico Ministero, ovvero espressione
dell’esercizio da parte del giudice di un potere non riconosciutogli
dall’ordinamento (potere, invece, espressamente attribuito al giudice del
dibattimento), condizioni necessarie perché il provvedimento possa configurarsi
come abnorme (cfr. sez. un. 26.3.2009 n. 25957, P.M. in proc. Toni, RV
243590).

prospettazione del Pubblico Ministero ricorrente, secondo cui la restituzione degli
atti è consentita solo dopo l’esaurimento dell’istruttoria dibattimentale, poiché si
tratta di prospettazione che limita arbitrariamente i compiti e i poteri del giudice
del dibattimento, costringendolo a dar corso all’intera istruttoria, anche quando
la stessa si appalesi evidentemente eccentrica rispetto alle necessità del giudizio.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso il 7/3/2016

Per completezza di esame va altresì osservato che non è corretta la

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