Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22547 del 01/03/2016


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 22547 Anno 2016
Presidente: FUMO MAURIZIO
Relatore: CAPUTO ANGELO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI REGGIO CALABRIA
nei confronti di:
ISAIA ROSARIO N. IL 29/07/1993
avverso la sentenza n. 3668/2014 GIP TRIBUNALE di REGGIO
CALABRIA, del 19/05/2015
sentita la relazione fatt dal Consigliere Dott. ANGELO CAPUTO;
lette/sentite le iC1usioni del PG Dott.

Uditi ensor Avv.;

Data Udienza: 01/03/2016

Udito il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte
di cassazione dott. S. Tocci, che ha concluso per l’annullamento con rinvio.

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza deliberata il 19/05/2015, il Giudice dell’udienza preliminare
del Tribunale di Reggio Calabria, per quanto è qui di interesse, ha dichiarato non
luogo a procedere, perché il fatto non costituisce reato, nei confronti di Isaia
Rosario in ordine al reato di cui all’art. 495 cod. pen. (capo a), perché, in

di Bagnara Calabra, essendo privo di documento di riconoscimento, forniva false
indicazioni sulla propria identità, sul proprio stato e sulle proprie qualità
personali.
Avverso l’indicata sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale
di Reggio Calabria ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della
Repubblica presso il medesimo Tribunale, articolando tre motivi di seguito
enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Il primo motivo denuncia inosservanza o erronea applicazione dell’art. 425
cod. proc. pen.: la sentenza impugnata è giunta al proscioglimento dell’imputato
Isaia per mancanza di dolo sulla base non già di un giudizio prognostico, ma di
valutazioni di tipo sostanziale, proprie della fase di merito.
Il secondo e il terzo motivo deducono inosservanza o erronea applicazione
degli artt. 495 e 43 cod. pen., nonché vizi di motivazione. La sentenza
impugnata si basa su irrilevanti giudizi di valore sulla personalità e sul
comportamento dell’imputato al momento dell’azione delittuosa e ha
erroneamente valorizzato la condotta tenuta da Isaia diversi giorni dopo il fatto,
così illogicamente motivando l’insussistenza dell’elemento psicologico del reato
attraverso il richiamo a circostanze idonee, al più, a giustificare una diminuzione
della pena (artt. 62 bis, 133 cod. pen.).

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso deve essere accolto, nei termini di seguito indicati, essendo
fondato – e assorbente – il primo motivo.
Come chiarito dalle Sezioni unite di questa Corte, pur dopo le modifiche
impresse all’udienza preliminare dalla legge 16 dicembre 1999 n. 479 «l’obiettivo
arricchimento, qualitativo e quantitativo, dell’orizzonte prospettico del giudice,
rispetto all’epilogo decisionale, non attribuisce […] allo stesso il potere di
giudicare in termini di anticipata verifica della innocenza-colpevolezza

occasione dell’intervento eseguito dalla polizia giudiziaria nei pressi di una piazza

dell’imputato, poiché la valutazione critica di sufficienza, non contraddittorietà e
comunque di idoneità degli elementi probatori, secondo il dato letterale del
novellato terzo comma dell’art. 425, è sempre e comunque diretta a
determinare, all’esito di una delibazione di tipo prognostico, divenuta oggi più
stabile per la tendenziale completezza delle indagini, la sostenibilità dell’accusa
in giudizio e, con essa, l’effettiva, potenziale, utilità del dibattimento in ordine
alla regiudicanda», sicché «il radicale incremento dei poteri di cognizione e di
decisione del giudice dell’udienza preliminare, pur legittimando quest’ultimo a

dell’imputato, non lo ha tuttavia disancorato dalla fondamentale regola di
giudizio per la valutazione prognostica, in ordine al maggior grado di probabilità
logica e di successo della prospettazione accusatoria ed all’effettiva utilità della
fase dibattimentale, di cui il legislatore della riforma persegue, espressamente,
una significativa deflazione» (Sez. U, n. 39915 del 30/10/2002 – dep.
26/11/2002, Vottari). In questa prospettiva, si è puntualizzato che ai fini della
pronuncia della sentenza di non luogo a procedere, il Gup, in presenza di fonti di
prova che si prestano ad una molteplicità ed alternatività di soluzioni valutative,
deve limitarsi a verificare se tale situazione possa essere superata attraverso le
verifiche e gli approfondimenti propri della fase del dibattimento, senza operare
valutazioni di tipo sostanziale che spettano, nella predetta fase, al giudice
naturale (Sez. 6, n. 6765 del 24/01/2014 – dep. 12/02/2014, Pmt in proc. Luchi
e altri, Rv. 258806).
La sentenza impugnata non ha fatto buon governo dei princìpi di diritto
richiamati. La ritenuta insussistenza dell’elemento psicologico del reato è stata
motivata richiamando il comportamento maldestro dell’imputato (giovane e
timoroso delle conseguenze derivabili dal controllo delle forze di polizia), che
aveva riferito false generalità, salvo poi giustificarsi, a qualche giorno di
distanza, dinanzi alla polizia giudiziaria operante prima ancora di essere
interrogato: secondo il G.U.P., la concitazione del momento, l’acerbo approccio
all’incidente e il pentimento mostrato nel corso delle dichiarazioni poi rese alla
P.G. convincono dell’impossibilità di ravvisare l’elemento soggettivo del reato.
Nei termini indicati, la sentenza impugnata, lungi dal circoscrivere il suo
apprezzamento nell’ambito di una delibazione di tipo prognostico circa la
sostenibilità dell’accusa in giudizio e, con essa, l’effettiva, potenziale, utilità del
dibattimento in ordine alla regiudicanda, ha operato – sulla base di una
ricostruzione del fatto e dell’atteggiamento dell’imputato al momento dello
stesso, nonché della valorizzazione del comportamento post factum – una
pregnante valutazione di tipo sostanziale sull’elemento soggettivo del reato,
astrattamente suscettibile di rivalutazione attraverso le verifiche e gli

muoversi implicitamente anche nella prospettiva della probabilità di colpevolezza


approfondimenti propri della fase del dibattimento (Sez. 5, n. 41162 del
19/06/2014 – dep. 03/10/2014, P.M. in proc. L, Rv. 262109). Ne consegue che
la sentenza impugnata ha travalicato i limiti cognitivi propri dell’udienza
preliminare (Sez. 3, n. 41373 del 17/07/2014 – dep. 06/10/2014, P.M in proc.
Pasteris e altri, Rv. 260968), sicché deve essere annullata nei confronti di Isaia
Rosario limitatamente al reato di cui all’art. 495 cod. pen. (capo A), con rinvio
per nuovo esame al Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Reggio

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di Isaia Rosario e in relazione al
capo A) con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Reggio Calabria.
Così deciso il 01/03/2016.

Calabria.

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