Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22545 del 05/02/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 22545 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: CAMMINO MATILDE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CIRIELLO NUNZIO N. IL 10/06/1987
LEONE ANTONIO N. IL 09/01/1991
avverso la sentenza n. 1040/2012 TRIBUNALE di NOLA, del
12/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MATILDE CAMMINO;

Data Udienza: 05/02/2013

Con sentenza in data 12 aprile 2012 il Tribunale di Noia applicava a Ciriello Nunzio e
Leone Antonio, su richiesta delle parti, la pena di anni due di reclusione ed euro 600,00 di multa
ciascuno (pena detentiva condizionalmente sospesa) in ordine al reato di concorso in tentata rapina
aggravata, commesso in Pomigliano d’Arco il 9 gennaio 2012, con le circostanze attenuanti
generiche equivalenti all’aggravante e con la riduzione per il rito.
Avverso detta sentenza gli imputati hanno proposto, personalmente, ricorso per cassazione.

pronuncia di sentenza di proscioglimento nonostante la prospettazione accusatoria fosse ictu ocu/i
lacunosa ed insufficiente.
Il ricorso è generico e, comunque, manifestamente infondato atteso che il giudice,
nell’applicare la pena concordata, si è da un lato adeguato al contenuto dell’accordo tra le parti e
dall’altro ha escluso che ricorressero i presupposti dell’art. 129 c.p.p., facendo riferimento in
particolare al verbale di arresto in flagranza, alla dettagliata denuncia della persona offesa, alle
dichiarazioni confessorie degli imputati. Siffatta motivazione, avuto riguardo alla speciale natura
dell’accertamento in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, appare pienamente
adeguata ai parametri richiesti per tale genere di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di
legittimità (Cass. Sez. un. 27 marzo 1992, Di Benedetto; Sez. un. 27 settembre 1995, Serafino; Sez.
un. 25 novembre 1998, Messina).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna dei ricorrenti al
pagamento delle spese processuali e di ciascuno al versamento alla Cassa delle ammende di una
somma che, alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del
2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro 1.500,00.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali
e ciascuno al versamento alla Cassa delle ammende di una somma di euro 1.500,00.
Così deciso in Roma il 5 febbraio 2013
il cons. est.

Con il ricorso si deduce la violazione degli artt.599, 129 e 444 c.p.p. in ordine alla mancata

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