Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22544 del 05/02/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 22544 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: CAMMINO MATILDE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CARRIERE GABRIELE N. IL 29/11/1981
avverso la sentenza n. 494/2011 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
TARANTO, del 07/11/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MATILDE CAMMINO;

Data Udienza: 05/02/2013

Con sentenza in data 7 novembre 2011 la Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di
Taranto, riformava la sentenza emessa il 24 marzo 2011 dal giudice dell’udienza preliminare del
Tribunale di Taranto con la quale Carriere Gabriele, all’esito del giudizio abbreviato, era stato
dichiarato colpevole del reato di concorso in estorsione aggravata, accertato in Grottaglie il 23
giugno 2010, ed era stato condannato, con le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle
aggravanti e alla recidiva e con la diminuente per il rito, alla pena di anni tre, mesi otto di reclusione
generiche, riduceva la pena ad anni tre di reclusione ed euro 800,00 di multa.
Avverso detta sentenza l’imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione.
Con il ricorso si deduce: 1) la mancanza o manifesta illogicità della motivazione con particolare
riferimento alla valutazione di attendibilità della persona offesa; 2) l’inosservanza o erronea
applicazione della legge penale, in relazione all’art.629 c.p., e la carenza di motivazione in ordine
alla ritenuta sussistenza, nella condotta dell’imputato, degli estremi del reato di estorsione..
Il ricorso è inammissibile per genericità in quanto prospetta, senza l’indicazione di elementi
concreti per una diversa pronuncia, la violazione dell’obbligo di immediato proscioglimento ad
opera del giudice di appello che ha deciso soltanto sui motivi relativi alla misura della pena, per
rinuncia agli altri motivi in punto di responsabilità (Cass. Sez.V11 26 giugno 2009 n.29574,
Bredice). La rinuncia a tutti i motivi di gravame, esclusi quelli inerenti il mero trattamento
sanzionatorio, deve intendersi peraltro come manifestazione di acquiescenza alla sentenza di primo
grado in ordine alla ritenuta responsabilità. Comunque nella sentenza impugna,ta la Corte territoriale
ha motivato, sia pure sinteticamente, anche in ordine all’assenza delle condizioni per il
proscioglimento.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che,
alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo
profili di colpa, si stima equo determinare in euro 1.000,00.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma di euro 1.000,00.
Così deciso in Roma il 5 febbraio 2013
il cons. est.

DEPO TATA

ed euro 1.000,00 di multa. La Corte territoriale, ritenuta la prevalenza delle circostanze attenuanti

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