Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2254 del 16/11/2012
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2254 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: AMORESANO SILVIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) FIKRI TAMI N. IL 30/06/1983
avverso la sentenza n. 2477/2012 TRIBUNALE di GENOVA, del
17/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;
Data Udienza: 16/11/2012
1. Con sentenza del 17.5.2012 il Tribunale di Genova, in composizione monocratica,
applicava a Fikri Tomi, ritenuta la diminuente per la scelta del rito, la pena concordata
ex art .444 c.p.p. di mesi 8 di reclusione ed euro 4.000,00 di multa per il reato di cui
all’art.73 bPR 309/90, riconosciuta l’ipotesi di cui al comma V.
Propone ricorso per cassazione Fikri Tomi, denunciando la mancanza di motivazione in
relazione all’entità della pena applicata.
2.11 ricorso è generico e manifestamente infondato.
2.1. L’applicazione della pena su richiesta delle parti è un meccanismo processuale in
virtù del quale l’imputato ed il pubblico ministero si accordano sulla qualificazione
giuridica della condotta contestata, sulla concorrenza di circostanze, sulla
comparazione delle stesse, sull’entità della pena, su eventuali benefici. ba parte sua il
giudice ha il potere-dovere di controllare l’esattezza dei menzionati aspetti giuridici e
la congruità della pena richiesta e di applicarla dopo aver accertato che non emerga in
modo evidente una della cause di non punibilità previste dall’art.129 c.p.p.
Quanto alla congruità della pena, secondo la giurisprudenza di questa Corte “In
mancanza di elementi macroscopicamente rivelatori di incongruità, per eccesso o per
difetto, il giudizio in ordine alla ritenuta congruità della pena patteggiata nei limiti di
cui all’art.27 comma terzo Costituzione può dirsi adeguatamente motivato, quando il
giudice si limiti ad esplicitare la propria valutazione in tal senso, allorché risulti dal
contesto dell’intera decisione che, nella valutazione complessiva, egli ha tenuto
presenti quegli elementi che possono assumere rilevanza determinante, come le
circostanze del reato e la condizione personale dell’imputato” (cfr.Cass.sez.6, ord.
n.549 dell’11.2.1994).
Il Tribunale ha effettuato il controllo richiesto ed ha ritenuto congrua la pena,
concordata tra le parti, tenuto conto di tutti i criteri di cui all’art.133 c.p.
2.2. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, con condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento
della somma che pare congruo determinare in curo 1.500,00 ai sensi dell’art.616 c.p.p.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali ed al versamento alla cassa delle ammende della somma di curo 1500,00.
Così deciso in Roma il 16 novembre 2012
Il Consigli e
OSSERVA