Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22535 del 05/02/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 22535 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: CAMMINO MATILDE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
REINHART MASSIMO GIOVANNI N. IL 17/07/1960
avverso la sentenza n. 3277/2011 TRIBUNALE di FIRENZE, del
16/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott, MATILDE CAMMINO;

Data Udienza: 05/02/2013

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Con sentenza in data 16 marzo 2012 il Tribunale di Firenze applicava a Reinhart Massimo
Giovanni, su richiesta delle parti, la pena di anni uno, mesi tre di reclusione ed euro 466,00 di multa
in ordine ai reati di tentata rapina aggravata (artt.628 coll, 61 n.5 c.p.) e lesioni personali, commessi
in Firenze il 30 dicembre 2010, ritenuta la continuazione, esclusa la recidiva contestata e
riconosciuta l’attenuante prevista dall’art.62 n.4 c.p. prevalente rispetto alle aggravanti, con la
riduzione per il rito.

il ricorso si deduce il difetto di motivazione in ordine alla mancata pronuncia di sentenza di
proscioglimento ai sensi dell’art.129 c.p.p..
11 ricorso è generico e, comunque, manifestamente infondato atteso che il giudice,
nell’applicare la pena concordata, si è da un lato adeguato al contenuto dell’accordo tra le parti e
dall’altro ha escluso che ricorressero i presupposti dell’art. 129 c.p.p., facendo riferimento in
particolare alla denuncia della persona offesa e alle circostanze dell’arresto avvenuto
immediatamente dopo il tentativo di rapina. Siffatta motivazione, avuto riguardo alla speciale natura
dell’accertamento in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, appare pienamente
adeguata ai parametri richiesti per tale genere di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di
legittimità (Cass. Sez. un. 27 marzo 1992, Di Benedetto; Sez. un. 27 settembre 1995, Serafino; Sez.
un. 25 novembre 1998, Messina).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che,
alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo
profili di colpa, si stima equo determinare in euro 1.500,00.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma di euro 1.500,00.
Così deciso in Roma il 5 febbraio 2013
il cons. est.

Avverso detta sentenza l’imputato ha proposto, personalmente, ricorso per cassazione. Con

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