Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22533 del 18/03/2016


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 22533 Anno 2016
Presidente: FUMO MAURIZIO
Relatore: GORJAN SERGIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DILTA DELIA LARISA N. IL 27/06/1974
MULAZZI NATALINO N. IL 08/06/1960
avverso la sentenza n. 1303/2014 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
01/10/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/03/2016 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SERGIO GORJAN
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 18/03/2016

Udito il Procuratore Generale nella persona del dott. Maria Francesca Loy
che ha concluso l’inammissibilità.

Udito il difensore fiduciario degli imputati avv. Francesco Werner Chiodi del foro
di Brescia che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

Considerato in fatto
La Corte d’Appello di Brescia con la decisione innpugnata,resa il 1 – 30.10.2014,
ha parzialmente riformato la sentenza di condanna emessa a carico degli
impugnanti dal Tribunale di Brescia in ordine a delitti di bancarotta relativi al
fallimento, avvenuto il 27.1.2011, delle società cooperative Athena Project ed
Adriatica Gestione & Servizi, nonché il solo Mulazzi in relazione al fallimento della
srl Bingo Italia.
La Corte d’appello insubre ebbe a mandar assolti gli imputati dal delitto di
bancarotta frodolenta e confermò la loro condanna in ordine alla bancarotta
semplice, osservando come ininfluenti,circa la scorretta o mancata tenuta delle
scritture contabili,fossero stati e l’intervento della Guardia di Finanza e l’opera
dei Commissari giudiziari,mentre le prove raccolte dimostravano come il Mulazzi,
amministratore di fatto della Bingo,fosse da subito ben consapevole dello stato di
decozione della società,ma ciò nonostante avesse proseguito nell’impresa.
Ha interposto ricorso per cassazione il difensore fiduciario d’ambedue gli imputati
rilevando i seguenti vizi di legittimità in ordine alla statuizione di condanna per
bancarotta semplice:
concorreva vizio motivazionale in ordine alla ritenuta colpevole negligenza in
relazione alla tenuta delle scritture contabili delle due società cooperative
dichiarate fallite, poiché la Corte territoriale aveva inadeguatamente valutata
l’incidenza e dei numerosi sequestri di contabilità eseguiti dalla Guardia di
Finanza e della successiva nomina di amministratori giudiziari,circostanze che
impedirono agli imputati di procedere alla regolare tenuta della contabilità;

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concorreva vizio di motivazione in ordine alla tenuta delle scritture contabili
della cooperativa Adriatica poiché in effetto al Corte non ha valutata
adeguatamente la dichiarazione del curatore fallimentare circa l’impossibilità di
affermare se le scritture non fossero mai istituite ovvero successivamente
distrutte;
concorreva vizio motivazionale anche in relazione alla condanna del solo

Mulazzi in relazione alla bancarotta semplice conseguente al fallimento Bingo
Italia srl poiché l’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, quale
amministratore di fatto, si fondava sull’opinione del curatore fallimentare,sentito
a teste, e non teneva adeguato conto dei dati economiche,i quali palesavano una
società economicamente sana sino a poco prima del fallimento.
All’odierna udienza pubblica per gli imputati compariva il difensore fiduciario che
insisteva per l’accoglimento del ricorso,mentre il P.G. riteneva il ricorso
inammissibile.

Considerato in diritto
Il ricorso de quo s’appalesa inammissibile.
Invero gli imputati denunziano vizio di motivazione, senza nemmeno
caratterizzarlo secondo le indicazioni di cui all’art 606 cod. proc. pen., bensì
limitandosi a lamentare inadeguata valutazione,da parte della Corte di Brescia
degli elementi probatori raccolti in atti.
Così, in relazione alla censura portata in ordine al fallimento della cooperativa
Athena, gli impugnanti indicano delle circostanza fattuali, a loro giudizio influenti
sulla loro possibilità di tenere secondo regola le scritture contabili, senza
confutare la puntuale argomentazione svolta al riguardo dal Collegio d’appello.
Difatti,nella sentenza impugnata, risulta ben messo in evidenza come non furono
mai istituiti alcuni dei libri obbligatori e maltenuti i restanti e come tale
situazione preesisteva al sequestro – anno 2009 – e non sia mutata nemmeno

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dopo il dissequestro della contabilità, siccome confermato dal curatore
fallimentare sentito a teste.
Al riguardo alcuna specifica censura viene portata con il ricorso,sicché la censura
sul punto appare generica e svincolata rispetto all’effettiva motivazione addotta
dalla Corte insubre a sostegno della sua statuizione.
Con relazione alla società cooperativa Adriatica l’osservazione critica che il

curatore non è stato in grado di affermare se la contabilità non fu mai istituita
ovvero successivamente distrutta, non solo ai fini della bancarotta ex art 217 RD
267/1942 non assume rilevanza,ma puntualmente la Corte territoriale rileva
come gli imputati mai ebbero modo di fornire al curatore alcuna notizia circa
l’esistenza o la sorte di detta contabilità.
Dunque anche nella specie la censura posta con il ricorso appare generica e
svincolata rispetto all’effettiva motivazione adottata dai Giudici d’appello.
Anche infine la censura portata alla statuizione di condanna del solo Mulazzi,in
relazione al fallimento srl Bingo Italia, s’appalesa generica poiché l’impugnante si
limita a riproporre la sua tesi,già puntualmente esaminata dalla Corte di Brescia
e ritenuta infondata.
Difatti il Mulazzi nuovamente enfatizza la circostanza che,nel corso del 2010, si
realizzò un aumento del fatturato, ma prudentemente non si confronta con
quanto esposto dalla Corte territoriale circa l’assai sensibile sbilancio
patrimoniale palesato già nella gestione 2009 e la circostanza del pesante deficit
palesato dalla gestione 2010, nonostante l’aumento del fatturato.
Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso segue,ex art 616 cod. proc. pen.,e
la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali di
questo giudizio di legittimità in favore dell’Erario e della somma di € 1.000,00
ciascuno al favore della Cassa delle Ammende.

P. Q. M.

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1

Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di € 1.000,00 a favore della Cassa delle
Ammende.

Così deciso in Roma il 18 marzo 2016
stensore

Il Presidente

Il Consigl

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