Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2253 del 16/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2253 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: AMORESANO SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) MAGLINAO RYAN N. IL 20/03/1980
avverso la sentenza n. 3179/2012 TRIBUNALE di MILANO, del
30/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;

Data Udienza: 16/11/2012

1. Con sentenza del 30.32012 il Tribunale di Milano, in composizione monocratica,
applicava a Maglinao Ryan, ritenuta la diminuente per la scelta del rito, la pena
concordata ex art.444 c.p.p. di anni 1, mesi 10 di reclusione ed curo 3.000,00 di multa
per il reato di cui all’art.73 DPR 309/90, riconosciuta l’ipotesi di cui al comma V.
Propone ricorso per cassazione Maglinao Ryan, denunciando la eccessiva severità della
pena.
2. 11 ricorso è generico e manifestamente infondato.
2.1. L’applicazione della pena su richiesta delle parti è un meccanismo processuale in
virtù del quale l’imputato ed il pubblico ministero si accordano sulla qualificazione
giuridica della condotta contestata, sulla concorrenza di circostanze, sulla
comparazione delle stesse, sull’entità della pena, su eventuali benefici. Da parte sua il
giudice ha il potere-dovere di controllare l’esattezza dei menzionati aspetti giuridici e
la congruità della pena richiesta e di applicarla dopo aver accertato che non emerga in
modo evidente una della cause di non punibilità previste dall’art.129 c.p.p.
Quanto alla congruità della pena, secondo la giurisprudenza di questa Corte “In
mancanza di elementi macroscopicamente rivelatori di incongruità, per eccesso o per
difetto, il giudizio in ordine alla ritenuta congruità della pena patteggiata nei limiti di
cui all’art.27 comma terzo Costituzione può dirsi adeguatamente motivato, quando il
giudice si limiti ad esplicitare la propria valutazione in tal senso, allorché risulti dal
contesto dell’intera decisione che, nella valutazione complessiva, egli ha tenuto
presenti quegli elementi che possono assumere rilevanza determinante, come le
circostanze del reato e la condizione personale dell’imputato” (cfr.Cass.sez.6, ord,
n.549 dell’ 11.2.1994).
Il Tribunale ha effettuato il controllo richiesto ed ha ritenuto congrua la pena,
concordata tra le parti, in relazione all’entità del fatto.
2.2. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, con condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento
della somma che pare congruo determinare in euro 1.500,00 ai sensi dell’art.616 c.p.p.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali ed al versamento alla cassa delle ammende della somma di curo 1.500,00.
Così deciso in Roma il 16 novembre 2012
Il Consigli
est.
Il P es ente

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