Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22526 del 01/03/2016


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 22526 Anno 2016
Presidente: FUMO MAURIZIO
Relatore: CAPUTO ANGELO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
TATOLI MARIA LUISA N. IL 09/07/1969
avverso la sentenza n. 3508/2014 CORTE APPELLO di BARI, del
10/06/2015
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 01/03/2016 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANG LO CAPUTO
Udito il Procurato
enerale in persona del Dott.
che ha conclus er

Udito, per parte civile, l’Avv
Udit • ifensor Avv.

Data Udienza: 01/03/2016

Udito il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte
di cassazione dott. S. Tocci, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Udito altresì per la ricorrente il difensore di fiducia avv. G. Iadecola, che ha
concluso per l’annullamento.

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza deliberata il 10/06/2015, la Corte di appello di Bari ha
confermato la sentenza del 13/06/2014 con la quale il Tribunale di Trani aveva

avere falsamente autenticato la firma di Grieco Pasquale su un mandato alle liti
apposto in margine al ricorso dinanzi al Giudice del lavoro di Trani,
condannandola alla pena di giustizia.
Avverso l’indicata sentenza della Corte di appello di Bari ha proposto
personalmente ricorso per cassazione Tatoli Maria Luisa, articolando tre motivi di
seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Il primo motivo denuncia nullità della sentenza per violazione degli artt. 405
e 406 cod. proc. pen. L’iscrizione della ricorrente nel registro degli indagati è
avvenuta il 28/05/2009 e l’incarico peritale sarebbe stato conferito il
12/11/2009, ma la prima richiesta di proroga fu avanzata dal P.M. in data
30/03/2010, ossia dopo la scadenza del termine previsto dall’art. 405 cod. proc.
pen., laddove a norma dell’art. 406, ultimo comma, cod. proc. pen., gli esiti delle
indagini espletate dopo il termine di sei mesi per i quali, prima di tale scadenza,
non vi fu richiesta di proroga sono inutilizzabili. In ogni caso, il nuovo termine
prorogato doveva decorrere non dalla tardiva richiesta del P.M., bensì dalla
scadenza del primo semestre, sicché, anche considerando la seconda proroga, il
termine finale delle indagini è scaduto il 28/11/2010 e la consulenza grafologica
del P.M. – depositata solo il 18/01/2011 – è inutilizzabile.
Il secondo motivo denuncia nullità della sentenza per mancata assunzione di
una prova decisiva ai fini dell’accertamento del reato contestato, in particolare
sulle errate modalità di espletamento della consulenza grafologica del P.M. e
sull’immotivato rigetto di espletamento di una perizia. La consulenza grafologica
è stata effettuata sul ricorso del 15/01/2008 che non era un “originale”, né una
“copia conforme all’originale”, ma, come evidenziato dalla stessa sentenza
impugnata, un atto “in copia”, inidoneo a introdurre qualsiasi giudizio dinanzi al
giudice del lavoro, laddove ai fini della validità e dell’effettiva valenza probatoria
della consulenza sarebbe stato necessario che tutti i documenti esaminati e
oggetto di comparazione fossero in originale (e non solo il ricorso del
08/02/2005).

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dichiarato Tatoli Maria Luisa colpevole del reato di cui all’art. 481 cod. pen., per

Il terzo motivo denuncia vizi di motivazione e travisamento della prova con
riguardo alle dichiarazioni rese dalla persona offesa in sede di indagini e nel
corso del dibattimento. Dalla lettura dei verbali delle dichiarazioni rese da Grieco
risulta che, dinanzi alla Guardia di Finanza, aveva riconosciuto la propria firma e
che il successivo disconoscimento è scaturito dalla circostanza che la ricorrente
lo aveva rassicurato sul fatto che tutto si sarebbe risolto positivamente, ma la
Corte di appello non ha considerato se il documento mostrato alla persona offesa
in fase di indagini sia quello mostrato in dibattimento. Grieco ha detto non che la
ricorrente lo aveva indotto a dire il falso, ma solo di aver escluso che la firma

deposizione di Grieco, affermando erroneamente che la copia fosse un altro
originale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso deve essere accolto.
Il primo motivo è fondato, nei termini di seguito indicati.
Questa Corte ha avuto modo di affermare l’utilizzabilità (nel caso di specie,
nel procedimento di riesame cautelare) degli atti d’indagine assunti dal pubblico
ministero dopo la scadenza del termine delle indagini preliminari, di cui sia stata
tempestivamente richiesta la proroga solo successivamente concessa (Sez. 6, n.
16171 del 07/04/2011 – dep. 22/04/2011, P.M. in proc. Passarelli, Rv. 249893);
infatti, ai fini della legittimità della proroga del termine per il completamento
delle indagini preliminari, ai sensi dell’art. 406 cod. proc. pen., è necessario
soltanto che la relativa richiesta, da parte del pubblico ministero, sia anteriore
alla scadenza del termine anzidetto, mentre l’ordinanza con la quale la stessa
proroga è disposta può essere anche successiva a quella scadenza, avendo essa
poi un effetto retroattivo sanante sugli atti d’indagine nel frattempo effettuati
(Sez. 1, n. 2219 del 12/05/1994 – dep. 15/06/1994, Aleo, Rv. 198143; conf., ex
plurimís, Sez. 3, n. 28124 del 26/05/2004 – dep. 23/06/2004, Bonvini, Rv.
229066; contra, isolatamente, Sez. 3, n. 146 del 21/01/1997 – dep. 03/03/1997,
Volpe ed altri, Rv. 207597, che attribuisce valenza sanante alla successiva
proroga in termini non correlati alla tempestiva richiesta da parte del P.M., in
una fattispecie, peraltro, in cui detta richiesta era intervenuta prima della
scadenza del termine di indagine). Nel caso di specie, come rileva la stessa
sentenza di appello, l’iscrizione dell’imputata nel registro degli indagati è
intervenuta il 28/05/2009, sicché il termine per la conclusione delle indagini
scadeva – considerata la sospensione feriale (ex plurimis, Sez. 4, n. 32976 del
14/07/2009 – dep. 12/08/2009, Becchimanzi, Rv. 244860; Sez. 1, n. 2837 del

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fosse sua guardando meglio il ricorso. La Corte di appello ha travisato la

16/12/2004 – dep. 28/01/2005, Pellegrini, Rv. 230783) – il 12/01/2010, laddove
la prima richiesta di proroga è intervenuta solo il 30/03/2010.
Né l’inutilizzabilità della consulenza grafica disposta dal P.M. può essere
superata sulla base della valutazione della sentenza alla luce del “criterio di
resistenza”, applicabile anche nel giudizio di legittimità (Sez. 2, n. 14665 del
13/03/2013 – dep. 28/03/2013, Consoli, Rv. 255786); tale criterio, infatti, non
può condurre ad escludere l’annullamento della sentenza impugnata sulla base
delle dichiarazioni del teste Grieco, che, come segnala la Corte distrettuale, ha
disconosciuto, in dibattimento, la firma apposta in calce al mandato presente nel

la prova inutilizzabile ha avuto una determinante efficacia dimostrativa nel
ragionamento giudiziale (Sez. U, n. 16 del 21/06/2000 – dep. 30/06/2000,
Tammaro, Rv. 216249): univoca, in tal senso, è l’individuazione della

ratio

decidendi della sentenza di primo grado offerta dalla conforme pronuncia di
appello (che ha richiamato la testimonianza dibattimentale di Grieco per
confermare il diniego di espletamento di una perizia grafologica d’ufficio),
laddove quest’ultima ha sottolineato che, secondo il primo giudice, la credibilità
finale del teste Grieco è corroborata dall’indagine peritale con la quale le sue
dichiarazioni «restavano intrinsecamente e risolutivamente connesse, divenendo
reciprocamente confermative della falsità della firma».
Di conseguenza, assorbite le ulteriori censure ed escluso che – alla luce della
sospensione del corso della prescrizione intervenuta a seguito del rinvio per
astensione dell’avvocatura all’udienza del 12/07/2013 – sia maturato, alla data
della deliberazione della presente sentenza, il termine di prescrizione, la
sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame ad altra
sezione della Corte di appello di Bari.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione
della Corte di appello di Bari.
Così deciso il 01/03/2016.

ricorso prodotto in copia. Nel percorso motivazionale dei giudici di merito, infatti,

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