Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22524 del 01/03/2016


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 22524 Anno 2016
Presidente: FUMO MAURIZIO
Relatore: CAPUTO ANGELO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LOMARTIRE FRANCESCO N. IL 03/11/1947
avverso la sentenza n. 366/2013 CORTE APPELLO di L’AQUILA, del
17/04/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 01/03/2016 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANGELO CAPUTO
Udito il Prowatore Generale in persona del Dott.
che ha
eluso per

Udito, per la i. e civile, l’Avv
Udit •S ifensor Avv.

Data Udienza: 01/03/2016

Udito il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte
di cassazione dott. S. Tocci, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza deliberata il 17/04/2014, la Corte di appello di L’Aquila ha
dichiarato, inammissibile, in quanto tardivo, l’appello proposto da Lomartire
Francesco avverso la sentenza del 19/06/2012 con la quale il Tribunale di
Pescara lo aveva dichiarato colpevole del reato di cui all’art. 216 I. fall. e lo

Avverso l’indicata sentenza della Corte di appello di L’Aquila ha proposto
ricorso per cassazione Lomartire Francesco, attraverso il difensore avv. A. Di
Blaso, denunciando – nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173,
comma 1, disp. att. cod. proc. pen. – la nullità della sentenza di appello per
errata applicazione della legge: calcolando i termini della sospensione (dal 01/08
al 15/09) non può dirsi spirato il termine per l’appello, in quanto il Tribunale
aveva assunto un termine di 60 giorni per il deposito della motivazione, sicché,
partendo dal 19/06/2012 e interrotto al 31/07/2012 il termine di 60 giorni, lo
stesso era spirato il successivo 3 ottobre; pertanto, il termine di 45 giorni per
1″impugnazione sarebbe scaduto il 17/11/2012, mentre l’appello è stato proposto
il tempestivamente il 31/10/2012, dovendosi ritenere sospesi anche i termini per
il deposito.
Avverso la medesima sentenza della Corte di appello di L’Aquila ha proposto
ulteriore ricorso per cassazione Lomartire Francesco, attraverso il difensore avv.
G. De Marco, denunciando – nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui
all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. – vizi di motivazione in ordine
all’affermazione di responsabilità, oggetto di motivazione solo apparente e priva
di vaglio critico in ordine ad alcuni dati processuali, e all’entità della pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso a firma dell’avv. A. Di Blaso è inammissibile, in quanto
manifestamente infondato. La sentenza del Tribunale di Pescara è stata
deliberata – con l’imputato non contumace – il 19/06/2012, con l’indicazione in
dispositivo, ex art. 544, comma 3, cod. proc. pen., del termine di sessanta giorni
per il deposito della motivazione, deposito intervenuto tempestivamente il
25/07/2012: come rilevato dalla Corte distrettuale, il termine di 45 giorni per
proporre appello decorreva dal 15/09/2012 e scadeva il 30/10/2012 (martedì),
mentre l’atto di appello è stato depositato solo il 31/10/2012.

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aveva condannato alla pena di giustizia.

Ciò posto, il ricorso a firma dell’avv. Di Blaso, muove dall’erronea
presupposto che – non solo il termine per l’impugnazione, ma anche – il termine
per il deposito della motivazione della sentenza resti sospeso durante il periodo
feriale: la tesi è manifestamente infondata al lume del consolidato orientamento
della giurisprudenza di questa Corte secondo cui il termine per la redazione della
sentenza di cui all’art. 544 cod. proc. pen. – alla scadenza del quale decorre
l’ulteriore termine per l’impugnazione, ai sensi dell’art. 585 cod. proc. pen. – non
è soggetto alla sospensione nel periodo feriale prevista dall’art. 1 legge 7 ottobre
1969, n. 742, sicché, ove venga a cadere in detto periodo (come nel caso di

fine del periodo di sospensione (Sez. U, n. 7478 del 19/06/1996 – dep.
24/07/1996, Giacomini, Rv. 205335); infatti, il termine per la redazione della
motivazione della sentenza non è soggetto alla disciplina della sospensione
feriale dei termini, diversamente da quello assegnato per l’impugnazione della
sentenza depositata nel corso di tale periodo, che inizia a decorrere una volta
che questo si sia concluso (Sez. 4, n. 15753 del 05/03/2015 – dep. 15/04/2015,
Basile, Rv. 263144). D’altra parte, ai fini del computo dei termini durante il
periodo di sospensione feriale il dies a quo va fissato nel 15 settembre (e non
computatur), con la conseguenza che il successivo giorno 16 va utilmente
calcolato (Sez. 5, n. 5624 del 05/12/2014 – dep. 05/02/2015, P.C. in proc.
Monticelli, Rv. 262229; conf.: Sez. 4, n. 43404 del 07/10/2010 – dep.
07/12/2010, Cacchiani, Rv. 248941; Sez. 5, n. 34223 del 24/04/2009 – dep.
04/09/2009, Federici, Rv. 245086; Sez. 1, n. 11 del 27/11/2012 – dep.
02/01/2013, Boumari, Rv. 254209): anche sotto questo profilo, pertanto, la
decisione della Corte di merito non presta il fianco ad alcun rilievo.
Il ricorso a firma dell’avv. De Marco è inammissibile in quanto propone
censure il cui esame è precluso dall’inammissibilità dell’appello.
Alla declaratoria d’inammissibilità di entrambi gli atti di impugnazione,
consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al
versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro
1.000,00.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 01/03/2016.

specie), l’ulteriore termine per proporre impugnazione comincia a decorrere dalla

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