Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22521 del 29/02/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 22521 Anno 2016
Presidente: FUMO MAURIZIO
Relatore: BRUNO PAOLO ANTONIO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da
GUGLIOTTA Emanuele Giuseppe, nato a Palermo il 30/05/1986

avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo del 26 maggio 2015;
udita la relazione del consigliere Paolo Antonio Bruno;
sentito il Procuratore Generale, in persona del Sostituto Mario Fraticelli, che ha
chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Emanuele Giuseppe Gugliotta era chiamato a rispondere, innanzi al
Tribunale di Palermo, dei reati di resistenza a pubblico ufficiale, di cui all’art. 337
cod. pen. (sub A, perché, invitato in Caserma e dopo aver rivolto espressioni
ingiuriose al carabiniere Antonio Izzo, aveva rifiutato di fornire le proprie
generalità, colpendo poi con una testata lo stesso Izzo) e del reato di lesioni
personali aggravate, di cui agli artt. 582, 585, 576 comma 1 n. 1 e 61 nn. 2 e
10 cod. pen. (sub B) perché, al fine di commettere il delitto indicato al capo A)
cagionava al carabiniere Izzo della Stazione dei CC “Palermo Centro” le lesioni
giudicate guaribili in giorni tre, descritte al capo A), colpendolo con una testata al
naso in occasione della circostanza su indicata.

Data Udienza: 29/02/2016

2. Con sentenza del 7 luglio 2010 il Tribunale dichiarava l’imputato
colpevole del reato di resistenza a p.u. e lesioni personali aggravate, come sopra
contestate, e – per l’effetto – ritenuta la continuazione, l’aveva condannato alla
pena ritenuta di giustizia nonché al risarcimento del danno subito dalla persona
offesa, costituitasi parte civile, da liquidarsi in separata sede, oltre
consequenziali statuizioni.

Palermo, con la sentenza indicata in epigrafe, in parziale riforma dell’impugnata
pronuncia, assolveva il risultato dal reato di cui al capo A) con formula perché il
fatto non sussiste e riduceva, conseguentemente, la pena inflitta per il rimanente
reato di cui al capo B) nei termini di giustizia, esclusa la contestata circostanza
aggravante del nesso teleologico; e con le già concesse le circostanze attenuanti
generiche prevalenti sulla residua aggravante, rideterminava la pena nella
misura di mesi due di reclusione; concedeva, altresì, il beneficio della non
menzione, oltre statuizioni consequenziali.
4. Avverso l’anzidetta pronuncia il difensore dell’imputato, avv. Francesco
Crescimanno, ha proposto ricorso per cassazione, affidato alle ragioni di censura
di seguito indicate.
Con il primo motivo si eccepisce nullità della sentenza per violazione
dell’art. 606 lett. b) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 582, 120, cod. pen.,
336 e 529 cod. proc. pen. Si sostiene, al riguardo, che a seguito dell’assoluzione
dal reato di cui al capo A) della rubrica ed esclusa la contestata aggravante, era
residuato a carico dell’imputato il solo reato di lesioni personali, aggravato
esclusivamente dalla circostanza di cui all’art. 61 n. 10 cod. pen., procedibile a
querela di parte; condizione di procedibilità insussistente nel caso di specie.
Con il secondo motivo si denuncia violazione dello stesso art. 606 lett. b)
ed e) con riferimento all’art. 539 cod. proc.
Ed infatti, ai sensi della menzionata disposizione dell’art. 539 era
consentito il riconoscimento di una provvisionale “nei limiti del danno per cui si
ritiene già raggiunta la prova”. Senonché, nel caso di specie, nessun rigoroso
accertamento dell’entità del fatto, sia pure ai fini del riconoscimento della
provvisionale, era stato effettuato, posto che i giudici di merito si erano limitati
al richiamo alla documentazione sanitaria in atti, da cui avrebbero tratto il
convincimento della congruità della quantificazione della provvisionale nella
misura di € 4000,00. Così facendo i giudici di merito si erano però sottratti
all’obbligo di dare compiuta motivazione, tanto più necessaria in ragione della

3. Pronunciando sul gravame proposto dall’imputato, la Corte d’appello di

esigua entità delle lesioni arrecate. Nessuna motivazione era stata resa dallo
stesso giudice di appello.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L’eccezione di difetto di procedibilità proposta dal ricorrente è fondata, sia
pure per ragioni diverse da quelle prospettate dalle parti. Ed infatti, il delitto di
lesioni personali, aggravate ai sensi del n. 61 n. 10, è punibile d’ufficio, per via

dell’introduzione, nel testo di quest’ultimo articolo, del n. 5 bis, ad opera dell’art.
1 d.I.23.5.2008, n. 92, convertito cpn modificazioni dalla legge 24.7.2008, n.
125. Dalla chiara formulazione della norma emerge, nondimeno, che la condotta
delittuosa deve essere posta in essere, nei confronti di un ufficiale o agente di
polizia giudiziaria, nell’atto od a causa dell’adempimento delle funzioni o del
servizio.
Dal testo motivazionale della sentenza impugnata risulta, invece, che
l’aggressione al carabiniere Izzo, sia pure nei locali della Caserma, aveva
costituito l’epilogo di un alterco che, per ragioni esclusivamente personali, era
iniziato, in piena notte, tra lo stesso Izzo (in abiti borghesi) ed il Gugliotta
proprio davanti alla Caserma, nella quale i due erano stati invitati ad entrare, dal
piantone, proprio per evitare il disturbo alla quiete pubblica dovuto al chiassoso
alterco tra i due che si erano affrontati a muso duro, per ragioni personali.
L’esclusione in fatto dell’aggravante in parola, dopo che era venuta meno
quella teleologica, a seguito dell’assoluzione del Gugliotta dal reato di resistenza
a pubblico ufficiale, fa sì che il reato in questione fosse procedibile a querela di
parte, che, nel caso di specie, non risulta proposta.

2.

Per quanto precede, occorre provvedere alla relativa declaratoria

nei termini di cui in dispositivo.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l’azione penale non
poteva avere prosecuzione per mancanza di querela.

Così deciso il 29/02/2016

del combinato disposto degli artt. 586 e 576 cod. pen., a seguito

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA